9 Febbraio 2015 - 17:25

Negoziazione assistita e Conciliazione

La Legge sulla Negoziazione assistita degli avvocati oggi entra in vigore per decongestionare il carico giudiziario insieme alla Media-Conciliazione

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Da oggi, 9 febbraio 2015, entra in vigore la Legge sulla Negoziazione assistita, procedimento stragiudiziale ante causam che mira a diminuire l’ingolfamento della macchina giudiziaria.

Prima d’oggi difatti, come a molti noto, esisteva già l’istituto della Media-Conciliazione – appresso Mediazione o Conciliazione – procedimento ritenuto incostituzionale e poi reintrodotto dal legislatore, che aveva, come ha, la stessa funzione della Negoziazione cioè quella deflattiva del carico processuale.

Però, la principale novità sta nel fatto che con la Negoziazione assistita scompare la figura del mediatore dell’Organismo di conciliazione – anche se la Mediazione resta in vigore ma per altre fattispecie – per lasciare ampio ed esclusivo spazio all’avvocato, o meglio, agli avvocati.

negoziazione assistita

Si tratta di una nuova “condizione di procedibilità” – il titolo cioè per poter azionare i propri diritti in giudizio – sia in materia di (non prevista nella Mediazione) risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti senza limiti d’importo e sia per chi debba risolvere una contesa relativa a somme per importo pari o inferiore a 50mila euro e per qualsiasi oggetto (fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria per le quali è doveroso servirsi dell’istituto della Conciliazione come si dirà meglio oltre).

In merito alla procedura, colui che ritiene di essere stato leso, tramite il suo avvocato, deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione. Se si raggiunge l’accordo, le parti ed i rispettivi avvocati redigono la convenzione di negoziazione assistita in forma scritta – con controfirma degli stessi professionisti attestante l’autenticità delle sottoscrizioni dei propri clienti – e la questione “è chiusa”. L’atto così redatto assume infatti la stessa efficacia e validità di una sentenza ed è peraltro possibile iscrivere eventuale ipoteca giudiziale (il documento può essere impugnato in giudizio, anche se, farlo dopo un accordo volontariamente raggiunto da ambo le parti, sarebbe un aborto intellettivo oltre che processuale).

Ma, ad ogni modo, la condizione di procedibilità si considera avverata se l’altra parte non aderisce all’invito o lo rifiuta entro 30 giorni dalla sua ricezione e pertanto si può avviare il processo.

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Per la Conciliazione, come si diceva, non sussistono pericoli di sovrapposizione (obbligatoria) con la Negoziazione assistita, dal momento che l’art. 3, commi 1 e 5, del d.L. 132/2014 (convertito dalla L. 162/2014) fa salve le disposizioni dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, ossia quelle proprie della Media-Conciliazione e cioè le questioni in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari per le quali materie si deve obbligatoriamente adìre un istituto di conciliazione per procedere giudiziariamente.

Tuttavia, le parti in lite non devono necessariamente esperire i due procedimenti – Negoziazione e Mediazione – prima di poter procedere con la domanda giudiziale. Nelle materie su elencate in cui è prevista la mediazione obbligatoria, infatti, le parti possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita ma, laddove la tentata negoziazione fallisse, esse sarebbero comunque costrette ad esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter procedere in sede giudiziaria, altrimenti non potrà dirsi osservata la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010.

Tanto suddetto, può solo aggiungersi che un nuovo strumento forse più incisivo (anche se limitato e con un’azione ancora ristretta) è stato introdotto per ridurre l’ingente numero di processi, come invocava da tempo larga parte degli avvocati, e adesso non resta altro da fare che attendere l’uscita delle prossime statistiche sulla sua efficienza/inefficienza.

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