Secondo il Tar, infatti, tale ricorso costituirebbe un difetto di giurisdizione perchè la decisione non rientrerebbe nelle competenze amministrative di cui si occupa l’organo regionale in questione: “L’individuazione del quesito contestato è riconducibile alle ordinanze adottate dall’Ufficio Centrale per il Referendum istituito presso la Corte di Cassazione ed è stato successivamente recepito dal Presidente della Repubblica nel decreto impugnato”. E dunque “sia le ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum sia il decreto presidenziale nella parte in cui recepisce il quesito sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell’ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale”.
Il comunicato del Tar rilasciato per motivare tale decisione aggiunge che “si precisa che il quesito che comparirà sulla scheda è stato valutato e ammesso, con proprio provvedimento, dalla Corte di Cassazione, in base a quanto previsto dall’articolo 12 della legge 352 del 1970, e riproduce il titolo della legge quale approvato dal Parlamento”. Niente da fare per le opposizioni dunque, il testo rimarrà identico.
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Tar respinge il ricorso delle opposizioni riguardo alla illegittimità del quesito referendario. Il Tribunale amministrativo ha motivato tale decisione affermando che non può essere ribaltata una decisione della Suprema Corte