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Dal 25 luglio 2022 fino al 24 ottobre 2022 sarà possibile fare richiesta per ottenere il bonus psicologico, che consiste in 600 euro. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.
La domanda va presentata all’Inps in forma esclusivamente telematica.
È necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi).
La procedura online è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’istituto di previdenza, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”; “Servizi”; “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di contact center multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164.
Il richiedente può presentare domanda per se stesso o per conto di un soggetto minore d’età, in qualità di genitore, tutore o affidatario.
Il beneficio può essere richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
Il nuovo beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con ISEE non superiore ai 50mila euro. L’importo totale dell’aiuto dipende dalla situazione economica del beneficiario e prevede fino a 50 € a seduta per un massimo di 600 € per ogni persona, per chi ha Isee inferiore a 15.000 €. Per chi ha un Isee tra 15.000 e 30.000 € il massimo è di 400 € mentre, con un Isee ancora superiore, è di 200 €. Il beneficio è riconosciuto una sola volta.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande all’INPS (24 ottobre) saranno completate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza.
Il beneficio sarà erogato, prioritariamente, alle persone con ISEE più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda.
Secondo le indicazioni fornite dall’INPS nella circolare 83 pubblicata lo scorso 19 luglio, a ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia.
La norma di riferimento corrisponde al decreto-legge 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2022, all’articolo 1-quater, comma 3).
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