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Convocato d’urgenza da Mattarella il Consiglio supremo di Difesa. Ma di cosa si tratta? Quali sono le funzioni di questo organo? Ricordiamo a chi ci legge che il Consiglio è stato convocato alle 16 e 30 a causa del peggioramento delle recenti questioni internazionali in Europa.
Il Consiglio supremo di difesa – come si legge sul sito del Quirinale– è un organo di rilevanza costituzionale preposto all’esame dei problemi generali politici e tecnici attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale.
Previsto dall’art. 87 della Carta Costituzionale, esso è stato istituito con la legge 28 luglio 1950, n. 624 (la norma ora abrogata è stata ricompresa, senza modifiche, nel Codice dell’Ordinamento Militare – Decreto Legislativo del 15 marzo 2010, n. 66), e successivamente disciplinato nelle sue modalità organizzative e funzionali attraverso specifiche norme.
Il Consiglio è presieduto dal Capo dello Stato ed è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri per gli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa.
Partecipano per prassi alle riunioni del Consiglio il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Segretario generale della Presidenza della Repubblica ed il Segretario del Consiglio supremo di difesa.
A seconda delle circostanze e della materia trattata, possono essere chiamati a prendere parte alle riunioni anche altri ministri, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il Presidente del Consiglio di Stato, nonché ulteriori soggetti e personalità in possesso di particolari competenze in campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.
Il Consiglio supremo di difesa è il principale strumento attraverso il quale il Capo dello Stato acquisisce circostanziate conoscenze degli orientamenti del Governo in materia di sicurezza e difesa, per poter svolgere adeguatamente il complesso ruolo di equilibrio e garanzia attribuitogli dalla Costituzione.
Più in generale, il Consiglio costituisce sede istituzionale permanente per la discussione e l’approfondimento multidisciplinare delle problematiche relative alla sicurezza ed alla difesa.
Le attività condotte nel suo ambito e quelle che da esse conseguono concorrono a porre i suoi componenti nelle condizioni di esercitare, in maniera sinergica rispetto a linee d’azione condivise, i rispettivi ruoli istituzionali, sia in rapporto alla propria specifica area di competenza sia a supporto di quella di ciascuno degli altri.
In altri termini, il Consiglio supremo di difesa è strumento di dialogo e di confronto preventivo tra i responsabili dell’indirizzo politico in materia di difesa nazionale: attraverso esso i suoi componenti possono concorrere a definire criteri per il migliore esercizio delle rispettive singole competenze.
Al Presidente della Repubblica competono la convocazione del Consiglio, la definizione dell’ordine del giorno e la presidenza delle sedute.
Sulla base di quanto previsto dal citato Decreto Legislativo n. 66 del 2010, il Consiglio supremo di difesa viene convocato dal Presidente della Repubblica almeno due volte l’anno, con un ordine del giorno che tiene conto anche delle indicazioni fornite dall’organo stesso ovvero dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Notizia della convocazione di una riunione e del relativo ordine del giorno è diffusa con apposito comunicato stampa della Presidenza della Repubblica. Gli esiti dei lavori del Consiglio sono riportati nei verbali delle riunioni, riservati ai suoi componenti, che includono anche gli eventuali documenti esaminati.
I principali elementi caratterizzanti tali esiti sono sintetizzati nel comunicato stampa finale diffuso al termine di ogni riunione dalla stessa Presidenza della Repubblica.
Alla preparazione delle attività, al collegamento con gli staff dei vari dicasteri interessati ai lavori, alla elaborazione del verbale di riunione ed all’attuazione delle delibere è preposto il Segretario del Consiglio supremo di difesa, nominato dal Consiglio medesimo su proposta del Presidente della Repubblica, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri. Per assolvere ai suoi compiti, egli si avvale della Segreteria del Consiglio supremo di difesa, che costituisce struttura del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
Il quadro della normativa direttamente od indirettamente afferente al Consiglio supremo di difesa comprende, a parte il già citato art. 87 della Costituzione, principalmente le fonti seguenti:
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