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Risale al giorno 5 Marzo la pubblicazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del decreto circa le disposizioni da eseguire per limitare il contagio del Coronavirus (Co-vid 19).
Di seguito la sintesi del decreto contro il contagio. Ecco cosa si potrà o non potrà fare:
Le scuole di ogni ordine e grado, gli asili, le ludoteche, le Università, l’università per anziani, i corsi professionali, cinema, teatri, discoteche/sale da ballo. Per quanto riguarda musei e luoghi culturali, la chiusura è esclusa a meno che assicurino la fruizione contingentata, no assembramenti di persone (numero limitato di utenti) tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e il rispetto della distanza di almeno un metro tra visitatori.
Inoltre sono sospesi i viaggi di istruzione, gli scambi e gemellaggi, le visite guidate programmate dalle scuole, i congressi, le riunioni e i meeting e gli eventi sociali che coinvolgono il personale medico e di pubblica utilità (compresi i Comuni).
Sono, inoltre, rinviati a dopo il 15 marzo tutti gli altri convegni e congressi; manifestazioni ed eventi di ogni natura, in luogo pubblico e privato, che comportano un affollamento tale da far mancare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
Ristoranti, bar e pub A CONDIZIONE CHE:
il servizio sia fatto solo per i posti a sedere, i clienti siano nelle condizioni di stare a distanza di almeno un metro tra loro (la distanza di un braccio steso).
Tutte le altri attività commerciali A CONDIZIONE CHE:
Consentano accesso ai locali Fruizione contingentata, no assembramenti di persone (cioè numero limitato di utenti dentro agli spazi) tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e che mantengano la distanza di un metro tra visitatori.
Inoltre funzioneranno i mercati ordinari e luoghi di culto A CONDIZIONE CHE:
Evitino assembramenti di persone tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti ai frequentatori e mantengano la distanza di un metro tra frequentatori
Musei e luoghi culturali SOLO A CONDIZIONE CHE assicurino:
Pubblico contingentato, nessun assembramento di persone (sulla base della dimensione e delle caratteristiche di locali aperti al pubblico) e il mantenimento di un metro di distanza tra i visitatori.
Per quanto riguarda invece eventi e competizioni sportive e le sedute di allenamento degli atleti agonisti in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Inoltre occorre che associazioni e società sportive con i loro medici facciano controlli per contenere la diffusione del virus tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori.
Lo sport di base e le attività motorie all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo solo se è possibile mantenere in ogni contatto sociale la distanza di 1 metro. Le attività formative a distanza.
Raccomandazione per chi ha dai 65 anni in su, persone affette da patologie croniche, immunodepressi di:
Esposizione delle misure di prevenzione igienico-sanitarie negli ambienti di maggior transito e affollamento in:
Si istituisce l’obbligo di dotarsi di liquidi disinfettanti per le mani:
nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree di accesso alle strutture sanitarie (ambulatori, ospedali ecc.) e in tutti i locali aperti al pubblico (compresi negozi e pubblici esercizi)
Sanificazione dei mezzi pubblici, a cura delle aziende del trasporto pubblico.
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