17 Aprile 2021 - 17:36

Il Parlamento al tempo del Coronavirus: incostituzionalità?

dpcm Camera

Il Parlamento è un organo complesso di natura, la sua essenza è proprio la capacità di riunire nello stesso luogo tutti i componenti

L’attuale pandemia di Covid-19 in Italia, oltre che sulla vita di milioni di cittadini, sta incidendo anche sull’operatività del Parlamento; di fatto la Costituzione Italiana non prevede disposizioni in merito all’emergenza sanitaria: pertanto lo stato di emergenza è stato deliberato in forza di Legge.

Per ragioni di sicurezza e per evitare di bloccare l’attività legislativa per un tempo indefinito, sta crescendo la richiesta di digitalizzare il lavoro parlamentare. Il voto a distanza è stato già introdotto dal Parlamento Europeo e da altri paesi per far fronte alla pandemia.

Le funzioni del Parlamento

Organo collegiale e rappresentativo della volontà politica dei cittadini, in quanto di norma oggi eletto dal corpo elettorale; nelle democrazie parlamentari esercita le due fondamentali funzioni di organo legislativo e di organo di controllo politico del Governo. La funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere, si deve distinguere in funzione legislativa ordinaria e funzione legislativa costituzionale.

La prima è quella che porta all’emanazione di leggi ordinarie, la seconda invece viene esercitata quando si vuole modificare la Costituzione o approvare una legge di rango costituzionale. Oltre alla funzione legislativa il Parlamento esercita alcuni poteri di controllo politico nei confronti del Governo e sugli organi da esso dipendenti. Il Parlamento inoltre mette in stato d’accusa il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione.

Come funziona il Parlamento durante la pandemia da Coronavirus?

Il deputato del PD (Partito Democratico) Enrico Borghi, lo scorso anno, ha scritto una lettera indirizzata al Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico; nella quale ha espresso la sua opinione sul tema dell’attuale pandemia. Secondo Borghi, il voto a distanza non può in alcun modo sostituirsi a quello espresso in aula perché l’espressione del voto parlamentare è legato a fenomeni e fattori che, appunto, si realizzano durante il dibattito. Il deputato ha ipotizzato che “se nell’Ospedale di Codogno tutto il personale sanitario si ammala, chi lo sostituisce? e la stessa cosa vale anche per il Parlamento: se tutti i parlamentari dovessero ammalarsi di Covid, con chi li sostituiamo? non ci sarà più democrazia?. Enrico Borghi, infine, fa un appello al Presidente della Camera dei Deputati chiedendo di trovare una soluzione che consenta di far partecipare tutti i parlamentari ai lavori e al voto in queste circostanze.

All’incirca un mese dopo, il deputato del PD scrive una nuova lettera nella quale si lamenta perché è stato deciso che in aula potranno accedere solo 1/6 dei membri di ciascun gruppo, ad esempio il PD è composto da 90 deputati, ma in aula ne potranno accedere solo 15. Partecipare ai lavori è un diritto inalienabile di ciascun parlamentare, ha dichiarato il deputato del PD nella lettera. Borghi, infine, conclude dicendo che negli altri Paesi si sono già organizzati per convivere con il Coronavirus, mentre l’Italia è ancora ferma.

Voto a distanza?

Il Consigliere della Camera dei deputati Renzo Dickmann affronta il tema del voto a distanza, il quale è stato previsto come rimedio per consentire ai parlamentari di votare senza recarsi in aula. I Presidenti della Camera ed i gruppi parlamentari hanno accantonata questa proposta già nelle fasi più gravi della crisi. Il Parlamento Europeo ha fatto ricorso al voto a distanza il giorno 26 marzo 2020, in occasione della votazione ed approvazione in seduta plenaria straordinaria delle misure avanzate dalla Commissione Europea di sostegno ai paesi coinvolti nella crisi. Le Camere sono il luogo assegnato dalla Costituzione per la formalizzazione e la razionalizzazione di tale vicenda mediante il dibattito politico.

Art. 64, terzo comma della Costituzione

“Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono”.

L’art. 64, terzo comma della Costituzione, precisa appunto che le decisioni di ciascuna Camera non sono valide se non è “presente” la maggioranza dei loro componenti. La parola “presente” deve essere intesa come presenza fisica dei parlamentari, quindi con il voto a distanza si va contro al principio in quell’ambito della Costituzione. Anche gli Artt.55, comma.2; 61; 62; 63; 64 ribadiscono, infatti, la necessaria presenza reale e non virtuale dei componenti delle Camere per deliberare (seduta e riunione) ed il principio di pubblicità delle sedute parlamentari.

Sul piano del diritto costituzionale, non ci sono margini per definire legittime eventuali votazioni a distanza degli organi parlamentari senza modificare le disposizioni della Carta Costituzionale. Secondo Renzo Dickmann si potrebbe codificare nei regolamenti parlamentari il principio della possibilità di “riunione da remoto” degli organi non chiamati ad assumere una decisione definitiva nell’ambito dell’iter parlamentare.

Qui bisogna fare una distinzione tra la parola “Deliberazione” e “Discussione”: per deliberazione si intende la decisione assunta da un organo collegiale, il voto; mentre il termine discussione significa esprimere il proprio pensiero su un determinato argomento, riunione.

Art. 78 della Carta Costituzionale

“Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.

Si sarebbe potuto utilizzare questo modello uniformando lo stato di guerra a quello di emergenza sanitaria. Secondo Dickmann queste esperienze potrebbero portare a valutare le modifiche della Costituzione; in circostanze di gravi crisi si potrebbe adottare il voto a distanza e le Camere in presenza di condizioni critiche potrebbero auto-organizzarsi anche quindi nel limitare i presenti in aula.

Come detto inizialmente, il Parlamento è un organo complesso di natura, la sua essenza è proprio la capacità di riunire nello stesso luogo tutti i componenti. Le sedi di dibattito/confronto non sono solo le aule ma anche altri ambienti come i corridoi, che lo stesso professor Nicola Lupo lo definisce come “corridoi dei passi perduti”.

Incostituzionalità?

L’art. 87 comma 9, recita: “Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere”.

Quest’ultimo vìola l’art 11 il quale recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

L’Italia ripudia la guerra, non consente di attaccare un popolo, ma l’adotta come strumento di difesa.