27 Febbraio 2021 - 11:18

Il primo Dpcm del governo Draghi: ecco la bozza

irpef

Pronta la bozza del nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi. Il testo, inviato alle Regioni, sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile

Pronta la bozza del nuovo Dpcm, il primo del premier Draghi. La bozza, consegnata ieri alle Regioni, prevede 55 articoli e 31 pagine, con entrata in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021: ‘Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione degli articoli 33 e 38 che si applicano dal 27 febbraio 2021‘ si legge nella bozza. Prima dell’entrata in vigore però, il Dpcm dovrà essere approvato dagli enti locali, poi emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e, infine, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. I tempi previsti fanno riferimento a questo fine settimana.

Ancora in stallo la questione scuola, il vero punto dolente di questa ennesima fase di pandemia. Nella bozza del Dpcm, infatti, il governo confermerebbe la continuazione della didattica in presenza alle superiori di un minimo del 50% a un massimo del 75%. In questo caso però, la bozza potrebbe subire delle modifiche, come puntualizzato all’Adnkronos, lasciando la questione scuola ancora aperta al dibattito, tanto da chiedere il parere del Comitato Tecnico Scientifico a riguardo. Molte Regioni hanno già espresso una volontà diametralmente opposta a quella di Draghi, puntando , invece, sullo stop delle attività didattiche in presenza.

I punti chiave del Dpcm

Tra le novità del nuovo Dpcm ci sarebbe la riapertura di musei e cinema a partire dal 27 marzo e la chiusura, invece, di parrucchieri e barbieri nella zona rossa. Ecco nel dettaglio i punti principali del nuovo Dpcm:

  1. Si prolunga lo stop agli spostamenti tra regioni, valido fino al 6 aprile, compresa la Pasqua. Resta probabile un ulteriore proroga successiva al 6 aprile. Consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio e gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità. In zona gialla sarà permessa in ambito regionale la visita a una sola abitazione privata e per una volta al giorno, tra le 5 e le 22. Consentiti gli spostamenti di due persone più figli di età inferiore ai 14 anni.
  1. In zona gialla o arancione sarà consentito spostarsi nelle seconde case, anche se fuori regione, ma soltanto al nucleo familiare e soltanto se la casa è disabitata. Vietati gli spostamenti nelle seconde case con amici o parenti. Ciò non sarà però, possibile nelle zone rosse o arancione scuro. Vietati i viaggi turistici.
  1. Bar e ristoranti: in zona gialla sarà concesso recarsi nei bar e ristoranti solo di giorno fino alle 18, consentito l’asporto fino alle 22. Consentiti asporto e consegne a domicilio nelle zone arancioni e rosse.
  1. In zona rossa i negozi rimarranno chiusi, ad eccezione di: alimentari, ferramenta, cura della persona. In zona gialla e arancione tutti i negozi saranno, invece, aperti. Ancora chiusura per i centri commerciali nei fine settimana.
  1. Teatri, cinema, concerti: dal 27 marzo, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico, sale da concerto, sale cinematografiche potranno svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati.

Le zone del Dpcm

Il ministro della Salute, Roberto Speranza annuncia la zona arancione per Lombardia, Piemonte e Marche, zona rossa invece, per Molise e Basilicata. Anche sulla zona gialla però, ci sono delle puntualizzazioni e per quanto riguarda gli spostamenti, l’articolo 9 chiarisce:

  1. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per la zona arancione, l’articolo 34 chiarisce:

  1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
  1. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, 18 per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  1. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Per la zona rossa, l’articolo 39 puntualizza:

  1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  1. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
  1. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  1. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Zona bianca

L’articolo 7, invece, specifica che, nella zona bianca:

con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decretolegge n. 33 del 2020 sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all’interno delle quali cessano di applicarsi, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 17 del presente decreto, le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso‘.

Infine, restano sospese, anche in zona gialla, palestre, piscine, centri benessere e centri termali, ad eccezione di centri di assistenza, come per le attività terapeutiche e riabilitative. La bozza del nuovo Dpcm consente, infatti, attività sportive svolte all’aperto o in centri e circoli, pubblici e privati, pur facendo fede alle norme di distanziamento sociale e divieto di assembramento. Ancora chiusi gli impianti sciistici, almeno fino al 6 aprile. Concesso, invece, l’uso degli impianti per competizioni o allenamenti finalizzate a gare agonistiche.