Il pagamento per il Reddito di cittadinanza è previsto a partire dal 22 luglio per i vecchi percettori, e a partire dal 18 luglio per chi ha inviato una nuova domanda Rdc/Pdc.
Si può fare domanda accedendo alla sezione del sito INPS con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS. In alternativa, si può richiedere sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it oppure presso l’ufficio postale dopo il 6 di ogni mese o ancora tramite CAF o Patronato.
Per i requisiti necessari a richiedere il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza bisogna far fede a ciò che è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it.
Le disposizioni di pagamento successive alla prima vengono generalmente inviate a Poste Italiane dal 27 di ciascun mese, salvo diverse indicazioni.
Gestione e utilizzo della Carta del Reddito di Cittadinanza sono in capo a Poste Italiane. Queste informazioni sono disponibili sul loro sito al link https://www.poste.it/carta-rdc.html.
L’INPS non si occupa direttamente della seconda fase del Reddito di Cittadinanza relativa alla presentazione della Disponibilità all’impiego e ai contatti con i Centri provinciali per l’Impiego. Per queste informazioni bisogna chiedere direttamente all’ ANPAL, l’Agenzia del Ministero del Lavoro.
Si può ritirare esplicitamente la Carta per il Reddito di Cittadinanza recandosi presso l’ ufficio postale di competenza e presentando semplicemente carta d’identità e codice fiscale.
La somma mensile del Reddito di Cittadinanza va spesa entro la fine del mese solare successivo a quello in cui è avvenuto l’accredito. Eventuali arretrati non sono soggetti a tale scadenza.
Le domande presentate per il Reddito di Cittadinanza in qualsiasi giorno del mese ricevono risposta dal 15 del mese successivo a quello di presentazione.
Il pagamento decorre dalla data di presentazione della domanda, come da norma. Pertanto, una volta che la domanda è stata accolta, si riceveranno anche gli arretrati dalla prima mensilità.
Utilizzando il modello “RdC-com Esteso” o “Ridotto”, a seconda dei casi, da compilare e inviare tramite CAF o sito INPS.
Vuol dire che nel presentare la richiesta è stata barrata la casella “E”. Tale opzione sta ad indicare che colui che ha presentato la domanda o un membro della sua famiglia lavorava nel momento in cui è stata ultimata la compilazione e che questo rapporto di lavoro è cominciato dopo il 2017. In questi casi è necessario inviare il modello “RdC-com” compilato altrimenti la domanda non può considerarsi valida.
Si potrà presentare domanda nel mese successivo a quello dell’ultimo accredito di RdC, quando comparirà la dicitura “Terminata”.
Ai nuclei familiari che possiedono tutti i requisiti per richiedere il Reddito di Cittadinanza e che, pertanto, sono composti da persone che abbiano tutte più di 67 anni.
No. La Pensione di Cittadinanza si rinnova automaticamente alla scadenza dei 18 mesi previsti dalla norma.
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