Attualità

Rimborso per processi dalla durata eccessiva: la legge Pinto

Lo studio legale Piscitelli & Partners negli ultimi 20 anni ha consentito ai suoi clienti di ottenere con successo un indennizzo per l’ingiusta durata dei processi

Con la legge numero 89 del 24 marzo 2001, anche denominata Legge Pinto, i cittadini italiani ottengono uno strumento per poter richiedere un’equa riparazione in caso di durata eccessiva di un processo. Un provvedimento volto a garantire il giusto risarcimento a chiunque si trovi ad affrontare un procedimento dalla durata irragionevole e a contrastarne la lunghezza inadeguata spesso comune in Italia.

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Ma cosa si intende per durata eccessiva?

Attraverso la Legge Pinto è possibile richiedere un risarcimento per danni patrimoniali e non, come per esempio danni morali, biologici ed esistenziali.

Per determinare la lunghezza adeguata di un processo sono stati stabiliti dei criteri oggettivi dall’art. 2, co. 2-bis della l. 89/2001.

Queste le durate risultanti:

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3 anni per i procedimenti di primo grado;
2 anni per i procedimenti di secondo grado;
1 anno per il giudizio di legittimità;
3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata (calcolati separatamente rispetto al procedimento di cognizione);
6 anni per le procedure concorsuali;

Anche il calcolo della durata effettiva di un processo avviene attraverso criteri differenti a seconda della natura civile o penale: nella prima eventualità si considera il deposito del ricorso introduttivo o la notifica dell’atto di citazione. Nel secondo caso, invece, si tiene in considerazione la notifica del procedimento penale tramite atto di autorità giudiziaria all’indagato.

Quando presentare ricorso

Per poter procedere al ricorso, il soggetto interessato, assistito da legale con procura speciale, dovrà rivolgersi al presidente della Corte d’appello del distretto in cui ha la sede il giudice del primo grado del processo in questione.

Entro i sei mesi dalla decisione definitiva del processo, sarà necessario indicare in fase di ricorso i seguenti dati:

– il Giudice cui è indirizzato il ricorso;
– le parti interessate;
– le prove acquisite;
– l’oggetto e i motivi della domanda;
– le conclusioni e la procura alle liti sottoscritta dal difensore.

La sentenza numero 88/2018 della Corte costituzionale, tuttavia, ha aperto alla possibilità di procedere con il ricorso anche prima della chiusura definitiva del procedimento in corso.

Tempistiche e indennizzo

Una volta in possesso di tutti i documenti, il presidente della Corte d’Appello dovrà provvedere entro 30 giorni ad un decreto esecutivo motivato. In caso di ricorso accolto, il Ministero in questione dovrà pagare la somma stabilita senza dilazioni.

Il risarcimento liquidato dal giudice può arrivare fino a 800 € per ogni anno di “eccedenza” nella durata del processo.

Redazione ZON

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