26 Ottobre 2021 - 12:46

Riscaldamento centralizzato: le date di accensione suddivise per zone

riscaldamento

Se è vero che abbiamo un unico modo di intendere l’inverno, altrettanto vero è che non tutti gli impianti di riscaldamento installati nei condomini italiani possono essere messi in esercizio nel medesimo momento

La legge n. 10/1991 e il DPR n. 412/1993, infatti, impongono dei limiti per quanto concerne l’accensione degli impianti centralizzati. A seconda dell’area geografica in cui ci si trova, e di conseguenza in base alle temperature medie stagionali, sono state stabilite sei fasce: nelle stesse vengono evidenziati i mesi durante i quali la caldaia condominiale può rimanere accesa e il tetto massimo di ore giornaliere.

I limiti riportati possono essere superati in caso di condizioni climatiche avverse straordinarie per un massimo della metà di quella consentita, con delibere firmate direttamente dal Comune di residenza.

Allo stesso tempo, ogni singola abitazione può determinare liberamente la quantità di calore effettivamente consumata durante la giornata, utilizzando le valvole termostatiche presenti su ogni termosifone di casa.

La decisione, infatti, influenza la spesa che l’interessato dovrà sostenere una volta che la ditta esperta nei servizi di contabilizzazione del calore a Roma avrà appreso i dati di consumo e comunicato all’amministratore di condominio la ripartizione dei costi delle molteplici unità abitative.

Le date di messa in esercizio dell’impianto di riscaldamento condominiale

Di seguito sono riportate le sei zone spiegate nel dettaglio. La prima zona è quella in cui, di norma, le temperature rimangono miti mentre l’ultima (la F) comprende i territori delle Alpi, di Belluno e di Trento dove l’inverno è particolarmente rigido.

  • Zona climatica A (Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle): il riscaldamento può essere acceso dal 01/12 al 15/03 per 6 ore al giorno
  • Zona climatica B (Province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria e Crotone): il riscaldamento può essere acceso dal 01/12 al 31/03 per 8 ore al giorno
  • Zona climatica C (Province di Imperia, Latina, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto): il riscaldamento può essere acceso dal 15/11 al 31/03 per 10 ore al giorno
  • Zona climatica D (Province di Genova, La Spezia, Savona; Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Siena, Terni, Viterbo, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Foggia, Isernia, Matera, Nuoro, Pescara, Teramo e Vibo Valentia): il riscaldamento può essere acceso dall’1/11 al 14/04 per 12 ore al giorno
  • Zona climatica E (Province di Alessandria, Aosta, Asti; Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bologna, Bolzano, Ferrara, Gorizia, Modena, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Perugia, Frosinone, Rieti, Campobasso, Enna, L’Aquila e Potenza): il riscaldamento può essere acceso dal 15/10 al 14/04 per 14 ore al giorno
  • Zona climatica F (Province di Cuneo, Belluno e Trento): nessun limite

Nei casi in cui non fosse indicato il Comune di appartenenza, si devono adottare gli orari e le dati vigenti nel Comune più vicino in linea d’aria.