25 Novembre 2023 - 12:42

Violenza di genere: che cosa prevede il disegno di legge?

Violenza di genere: che cosa prevede il disegno di legge? Scopriamo, insieme, tutti i dettagli in merito

giornata contro violenza sulle donne

Giulia Cecchettin è stata la 105esima donna uccisa dall’inizio dell’anno. Questo numero, oggettivamente, è spaventoso ed il Governo, infatti, ha deciso di prendere un provvedimento. Scopriamo, insieme, che cosa ha detto in merito Giorgia Meloni.

Le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri

Giorgia Meloni, commentando in un post sui social il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha parlato del provvedimento affermando che questo potenzierà le “misure di tutela delle donne in pericolo grazie a una maggiore prevenzione – ammonimento, braccialetto elettronico, distanza minima di avvicinamento – l’arresto anche in “flagranza differita” e soprattutto attraverso tempi stringenti – 20 giorni – per valutazione da parte della magistratura del rischio e applicazione delle misure cautelari”. La presidente del Consiglio ha anche affermato di aver aumentato “considerevolmente i fondi per il piano anti-violenza e per la tutela delle donne in uscita da situazioni di violenza” e di avere pronta “una campagna di sensibilizzazione nelle scuole con i ministri delle Pari Opportunità e della Famiglia, della Cultura e dell’Istruzione” e una “campagna di diffusione del numero verde anti-violenza 1522”.

Violenza di genere: che cosa prevede il disegno di legge?

  • Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime
  • Potenziamento delle misure di prevenzione
  • Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
  • Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare
  • Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica
  • Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica
  • Termini per la valutazione delle esigenze cautelari
  • Rilevazione dei termini
  • Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
  • Arresto in flagranza differita
  • Disposizioni in materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
  • Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico
  • Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive
  • Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione
  • Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena
  • Modifiche all’articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle
  • vittime di reati intenzionali violenti
  • Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto
  • Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato
  • Clausola di invarianza finanziaria