Permessi per lutto: come funzionano e quali sono le regole
Il decesso di un familiare va affrontato, ed esistono appositamente i permessi per lutto. Ma come funzionano? Quali sono le regole da seguire?
La morte di un familiare è sicuramente uno dei momenti più ostici da affrontare nella nostra vita. Si tratta di una forte sofferenza per chiunque, che segna, in qualche modo, l’esistenza di ognuno di noi e ci offre un momento che può, però, diventare anche di conforto. Però, alle evidenti difficoltà di carattere psicologico, si aggiungono anche le necessità burocratiche e la gestione del lutto in senso pratico. Organizzare il funerale infatti richiede tempo. Fortunatamente, però, la legge italiana prevede anche di poter utilizzare dei permessi per lutto dal lavoro. Vediamo, nello specifico, cosa sono.
Che cosa dice la legge sui permessi per lutto
C’è una disciplina che regola proprio questo campo. La legge sui permessi per lutto dice che ogni lavoratore dipendente ha diritto, per legge, a tre giorni lavorativi all’anno per “celebrare” la morte del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente. Il lavoratore deve informare il datore di lavoro del lutto e dei giorni nei quali il permesso sarà utilizzato, che possono anche essere non consecutivi. La richiesta deve essere accompagnata da documentazione apposita che dimostri la morte della persona o da dichiarazione sostitutiva, quando prevista.
Il termine per poter usufruire di ciascuno dei permessi per lutto è di sette giorni dal decesso.
Quando si può richiedere il permesso per lutto?
Ma quando si possono richiedere i permessi per lutto? Solitamente, gli aiuti possono essere richiesti per la morte di persone facenti parte del proprio gruppo familiare (anche nel caso di funerale all’estero):
- genitori e figli;
- fratelli e sorelle;
- nipoti (figli dei figli) e nonne;
Alcuni contratti collettivi nazionali prevedono la facoltà di chiedere il permesso in un numero maggiore di casi rispetto a quanto stabilito dalla legge statale, ad esempio anche per la morte di suocero, genero, cognata, zii, ecc. Il contratto collettivo nazionale, infatti, può stabilire la possibilità di richiedere il permesso retribuito per lutto in casi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dalla legge, oppure prevede che possa essere richiesto un permesso non retribuito; i giorni di permesso non retribuito dovranno essere poi recuperati secondo le modalità prescritte nel contratto collettivo.
È consigliabile motivare la richiesta. Senza motivazione, infatti, il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere il permesso non retribuito, se sussistono particolari esigenze produttive; in particolare, è bene specificare che si stratta di una richiesta di permesso per lutto e non di “motivi personali” generici.
La normativa vigente prevede quindi tre giorni lavorativi di permesso l’anno per lutto, nel caso di lutti ulteriori molti CCNL (tra cui quello della Scuola) prevedono tre giorni di permesso per ogni evento luttuoso. Il consiglio è sempre di controllare bene il proprio contratto collettivo relativamente a questi aspetti.
Ovviamente una direzione comprensiva e umana difficilmente rifiuterà la richiesta di permesso. Nonostante tutto, non resta previsto dalla legge. A causa di un lutto, è però buona pratica dare avviso il giorno stesso dell’evento, o al massimo il giorno successivo, per far sì che l’assenza non causi eccessivi problemi alle pur necessarie attività lavorative.
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