20 Febbraio 2017 - 19:40

Locare un immobile a una prostituta è reato?

prostituta

Locare un immobile a una prostituta non è reato, ma concederlo in comodato è favoreggiamento della prostituzione

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Fate attenzione nella scelta della tipologia contrattuale, allorquando vogliate concedere il godimento di un immobile a una prostituta, che intenda esercitarvi all’ interno la propria attività di meretricio.
È quanto sembrerebbe suggerire la lettura di una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, III Sez. Pen., Sent. n. 13229/2016).

Orbene, l’imputato veniva condannato, all’esito di entrambi i gradi di merito, per il reato di favoreggiamento della prostituzione, per avere concesso, in comodato, una stanza arredata a una prostituta, pur essendo pienamente consapevole dell’attività che la stessa vi svolgesse all’ interno.
Il ricorrente contestava, tra gli altri motivi di ricorso, la sussumibilità della propria condotta nella fattispecie delittuosa in esame, suffragando la propria tesi alla stregua di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale la mera concessione in locazione di un immobile a una prostituta, pur nella consapevolezza dell’uso che la stessa ne faccia, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione (Cass. Pen., Sez. III n. 7338/2014; Cass. Pen., Sez. III, n. 33160/2013; Cass. Pen., Sez. III, n. 7076/2012).

Il Collegio degli Ermellini, tuttavia, riteneva non applicabile tale postulato al caso di specie; in particolare, i Giudici di legittimità rilevavano che il titolo gratuito, sotteso alla tipologia contrattuale prescelta, il comodato d’uso, palesasse inequivocabilmente la preminente finalità di agevolazione dell’esercizio della prostituzione altrui.

Di talché, la condotta in esame, secondo la Suprema Corte, deve senza dubbio ritenersi idonea a integrare la norma incriminatrice di cui all’art. 3 n. 8, legge n. 75/1958.

A cura dell’ Avv. Luca Monaco del Foro di Salerno

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