4 Febbraio 2019 - 13:07

Autofatturazione elettronica: ecco come e quando farla

Autofatturazione elettronica

L’autofatturazione elettronica deve essere effettuata dal cessionario, che è obbligato a controllare l’emissione delle e-fatture. Molti soggetti Iva infatti stanno ancora emettendo fatturazioni cartacee non aventi valore giuridico

Con l’obbligo della fatturazione elettronica, l’autofatturazione diventa una pratica molto importante. Quest’ultima è un documento di fattura emesso dal committente, invece che dal prestatore del servizio; la necessità di emetterla è sorta dal comportamento di alcuni soggetti Iva, che continuano rimandare l’utilizzo delle e-fatture, emettendo fatture cartacee.

Così facendo stanno sfruttando al meglio i tempi di transizione concessi dal legislatore per questo primo semestre del 2019. La fatturazione cartacea o anche detta “di cortesia” non ha più un valore giuridico, dato l’obbligo di emettere una fattura elettronica. Sono previsti anche precisi oneri per il contribuente IVA, che non ricevesse la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione della operazione, o la ricevesse compilata in maniera irregolare. Deve perciò effettuare il pagamento dell’imposta con un versamento diretto e presentare all’Ufficio di competenza l’autofattura. Il tutto deve avvenire nei trenta giorni successivi alla scadenza dei quattro mesi. In caso ciò non avvenisse il contribuente è soggetto a una sanzione pari al 100% dell’imposta, a partire da un minimo di 250 euro.

Se il cessionario non ricevesse la fattura entro quattro mesi, potrebbe attivare la procedura di autofatturazione prima che sia scaduto il termine per l’emissione della fattura, col ricorso al termine lungo concesso dalla normativa transitoria, in vigore per il primo semestre 2019.

Non è consigliabile pagare l’Iva senza essere in possesso della fattura elettronica, perciò un suggerimento potrebbe essere quello di non essere troppo tempestivi e di tentare di contattare il fornitore per assicurarsi che adempirà ai suoi obblighi senza incorrere in eventuali sanzioni.

Inoltre sarebbe meglio se il legislatore armonizzasse e semplificasse maggiormente i termini delle procedure, dato che dal 1° luglio 2019 il cessionario avrà solo 10 giorni di tempo dalla data di effettuazione della operazione per emettere la fattura elettronica è poco opportuno mantenere un termine così ampio ora, ovvero 4 mesi.

Altro aspetto negativo dell’auto-fatturazione è che il cessionario è tenuto a pagare contestualmente anche l’Iva. Sarebbe molto più semplice se quest’ultima confluisse nella liquidazione periodica.

Imposta di bollo

Con il 2019 si sono avuti anche dei cambiamenti per quanto riguarda il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture/autofatture. Se prima era prevista entro 120 giorni dalla chiusura dell’operazione, da quest’anno deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo.

Da questa applicazione sono esenti:

  •  le fatture/autofatture emesse per cessioni di beni con iva assolta all’origine (per esempio, nel settore dell’editoria) o in relazione alle operazioni di reverse charge, anche relativo alle cessioni intracomunitarie;
  • le fatture emesse per operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci.

Sono invece assoggettate all’imposta di bollo le fatture (o documenti) di importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato ad Iva. Tra queste:

  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo;
  • le fatture non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7-bis a 7-septies DPR 633/72;
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento;
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
  • le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l’esportazione di merci: con esclusione, quindi, dei servizi che sono esenti da bollo;
  • le fatture emesse per operazioni esenti da IVA o escluse;
  • le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.