C’era una volta il reato di ingiuria …
A seguito della depenalizzazione, il reato di ingiuria è stato trasformato in illecito civile. Addio querela, da oggi si va dal giudice civile!
[ads1]In seguito al Consiglio dei Ministri n°100, il 15 gennaio 2016, è stato approvato un decreto per combattere l’inflazione del sistema penale procedendo ad una riduzione dell’area del penalmente rilevante. Coinvolto anche il reato di ingiuria per cui è stata esclusa la procedibilità per querela, atto con cui la persona offesa dal reato manifesta la volontà di perseguire penalmente il fatto di reato di cui è vittima. Da ora in poi, sarà di competenza del giudice civile.
L’art. 594 del codice penale punisce chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. Con la stessa pena, è punito chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino a 1032 euro.
Questo era e oggi non è più. Vediamo le novità:
Se si offende l’onore o il decoro di una persona presente, è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 8000 euro. Se l’offesa è eseguita con comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa o se si attribuisce un determinato fatto, la sanzione va da 200 a 12mila euro.
Dopo queste cifre, un consiglio per i lettori dal saggio Buddha:«Non rivolgerti con tono sferzante ad alcuno, coloro ai quali ti rivolgerai in questo modo ti potrebbero rispondere nello stesso modo: le ingiurie sono dolorose; colpo su colpo, esse ricadranno sopra di te».
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