4 Marzo 2020 - 20:18

Coronavirus, ecco il Decreto per lo sport. Porte chiuse fino al 3 aprile

milan, san siro

Il Governo ha reso noto ufficialmente il nuovo Decreto sul contrasto al Coronavirus: manifestazioni sportive a porte chiuse fino al 3 aprile e maggiori controlli

Pochi minuti fa è stato varato il nuovo Decreto sul contrasto al Coronavirus da parte del Governo: particolare attenzione è stata fatta sulle manifestazioni sportive pubbliche, oltre alla questione delle scuole.

Questo quanto deciso per le manifestazioni sportive: gli eventi dovranno disputarsi tutti a porte chiuse fino al 3 aprile prossimo. Dunque per tutti gli sport, non ci sarà la presenza di pubblico all’interno degli impianti per salvaguardare la salute degli umani.

Inoltre, sono stati richiesti controlli speciali per quanto riguarda gli atleti (ed anche tesserati) di qualsiasi disciplina, appunto per salvaguardare e tutelare la salute.

Il testo del Decreto sulle manifestazioni sportive

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

– sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia in pubblico sia in privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine, centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d.