Costituzione Italiana: vademecum sulla norma fondamentale
La Costituzione Italiana è la norma fondamentale del nostro ordinamento giuridico, per capirne l’importanza è necessario conoscerne contenuto e struttura
La Costituzione Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano ed in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell’ordinamento giuridico italiano. L’emanazione della Costituzione segna il passaggio tra due fasi storiche e giuridiche distinte. Con essa si esaurisce il potere costituente ed inizia il potere costituito. Il potere costituente è un potere libero non regolato da leggi mentre è proprio attraverso la Costituzione che nasce la legittimazione del nostro sistema normativo.
Le caratteristiche della Costituzione Italiana
Prima di addentrarci nella trattazione dei suoi contenuti è necessario soffermarsi sui caratteri della nostra Carta Costituzionale. I caratteri che andremo ad analizzare uno per uno sono i seguenti: popolarità, rigidità, lunghezza, democraticità, compromissorietà, programmaticità.
Popolarità
La Carta è stata emanata dall’Assemblea Costituente, un organo rappresentativo del popolo. Per questa ragione diciamo che essa è una Costituzione popolare a differenza dello Statuto Albertino che era concessa dal sovrano ai suoi sudditi.
Rigidità
Altra caratteristica è la rigidità. La Costituzione non può essere modificata come una normale legge ordinaria, ma è necessario un particolare procedimento, più complesso, posto in essere dal Parlamento e che prende il nome di revisione costituzionale: per questo essa è considerata rigida.
Lunghezza
La Costituzione italiana è una Costituzione lunga. Sia nel senso che contiene norme su molti argomenti, per alcuni dei quali potrebbero non sembrare necessaria una norma costituzionale, sia nel senso che molte norme non si limitano a contenere delle enunciazioni di principio generali, ma entrano nel dettaglio e negli aspetti applicativi. Così, ad esempio, avviene sia in materia di misure restrittive della libertà personale sia di libertà di stampa. La crescita delle materie disciplinate dalla Costituzione è tipica degli Stati democratici e sociali, nei quali, un maggior numero di interessi, cercano protezione a livello costituzionale.
Compromissorietà
L’Assemblea costituente che ha approvato la Costituzione italiana era formata da membri appartenenti a vari partiti politici aventi ideologie molto diverse. Nello scrivere la Costituzione, ed in particolare i suoi principi fondamentali, si fece prevalere l’interesse della Repubblica rispetto alle proprie convinzioni politiche. Il testo che ne è venuto fuori è un compromesso tra posizioni a volte molto lontane tra loro. Il contrasto tra forze politiche liberali e socialiste è giunto quindi ad una fusione che ha permesso una maggiore completezza.
Democraticità
Alla base della Costituzione italiana vi è il principio della democrazia poiché la sovranità appartiene al popolo. Infatti, l’art.1 della Costituzione sancisce che “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. La Costituzione italiana, a questo punto, fissa il ritorno allo Stato democratico dopo l’esperienza della stato totalitario fascista.
Programmaticità
Una Costituzione può contenere norme precettive o obbligatorie che racchiudono comandi giuridici o regolano dei rapporti; le norme programmatiche o direttive contengono una enunciazione di principio o una direttiva per il legislatore chiamato ad emanare le leggi per dare attuazione a tali principi. Da esse non derivano direttamente diritti ed obblighi che discendono dalle leggi emanate per dare attuazione a tali principi. La Costituzione italiana è programmatica nel senso che non contiene solamente norme che stabiliscono le regole relative all’ordinamento dello Stato o quelle relative alla disciplina dei rapporti tra Stato e cittadini, ma anche norme che fissano alcuni obiettivi che i pubblici poteri devono realizzare.
I principi fondamentali
I primi dodici articoli della Costituzione sono i “Principi fondamentali”, assenti negli statuti fondativi precedenti, che espongono lo spirito della Costituzione. In essi sono compresi alcuni dei principi supremi della Costituzione che si ritrovano sottintesi in tutto il testo. La Costituzione coglie la tradizione liberale e gius-naturalista. Nel testo dell’articolo 2 si sancisce che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” come definiti dalla dichiarazione universale dei diritti umani promulgata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato, ma ad esso preesistenti.
Il riconoscimento dei diritti inviolabili
I diritti inviolabili sono, così, riconosciuti all’individuo sia considerato singolarmente, sia nelle formazioni sociali adeguate allo sviluppo della personalità e finalizzate alla tutela degli interessi diffusi. La tipologia raccoglie gruppi di diverse forme e aspetti, ugualmente rilevanti e degni di tutela per l’ordinamento: associazioni politiche, sociali, religiose, culturali, familiari.
Parte Prima: diritti e doveri dei cittadini
La parte prima è composta da 42 articoli e si occupa dei “Diritti e dei Doveri dei cittadini”.
Gli articoli dal 13 al 16 sono dedicati alle libertà individuali, in cui si afferma che la libertà è un valore sacro e, quindi, inviolabile (art. 13); che il domicilio è inviolabile (art. 14); che la corrispondenza è libera e segreta (art. 15); che ogni cittadino può soggiornare e circolare liberamente nel Paese (art. 16) – per le limitazioni di queste libertà la carta costituzionale prevede una riserva di legge assoluta.
Le libertà degli italiani
Le libertà collettive, affermate dagli articoli dal 17 al 21, garantiscono che i cittadini italiani hanno il diritto di riunirsi in luoghi pubblici con obbligo di preavviso all’autorità di pubblica sicurezza, o in luoghi privati e aperti al pubblico liberamente (art. 17), di associarsi liberamente; e che le associazioni aventi uno scopo comune non devono andare contro il principio democratico e le norme del codice penale (art. 18); che ogni persona ha il diritto di professare liberamente il proprio credo (art. 19); che ogni individuo è libero di professare il proprio pensiero, con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di comunicazione (art. 21).[65]
Altri importanti principi espressi
Dall’articolo 22 al 28 si affermano i principi e i limiti dell’uso legittimo della forza (art. 23); il diritto attivo e passivo alla difesa in tribunale (art. 24); il principio di legalità (art. 25); le limitazioni all’estradizione dei cittadini (art. 26); il principio di personalità nella responsabilità penale (art. 27, comma 1); il principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2); il principio di umanità della pena (art. 27, comma 3) e l’esclusione della pena di morte (art. 27, comma 4); infine la previsione della responsabilità individuale del dipendente e dei funzionari pubblici, organicamente estesa all’intero apparato, per violazione di leggi da parte di atto della pubblica amministrazione, a tutela della funzione sociale e dei consociati dagli illeciti, in materia civile (art. 28, comma 2), nonché amministrativa e penale (art. 28, comma 1).
Dalla famiglia all’insegnamento
La Repubblica italiana riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e afferma anche che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (dall’art. 29 al 31). L’articolo 32 della Costituzione afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività. Afferma, inoltre, che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che la legge “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. I due successivi articoli, il 33 e il 34, affermano che l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento; inoltre la scuola deve essere è aperta a tutti: quella statale è gratuita, mentre quella privata è libera e senza oneri per lo Stato.
La centralità del diritto al lavoro
Gli articoli dal 35 al 47 assicurano la tutela del lavoro e la libertà di emigrazione (art. 35), il diritto al giusto salario , la durata massima della giornata lavorativa, il diritto/dovere al riposo settimanale , il lavoro femminile e minorile (art. 37), i lavoratori invalidi, malati, anziani o disoccupati (art. 38), la libertà di organizzazione sindacale (art. 39), il diritto di sciopero (art. 40), la libertà di iniziativa economica e i suoi limiti (art. 41), la proprietà pubblica e privata, e la sua funzione sociale (art. 42), la possibilità ed i limiti all’espropriazione (art 43), la proprietà terriera (art. 44), le cooperative e l’artigianato (art. 45), la collaborazione tra i lavoratori (art. 46) ed il risparmio (art. 47).
L’importanza del voto
I diritti e doveri politici sono dichiarati dall’articolo 48 al 54. L’articolo 48 afferma che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età oltre anche che il diritto di voto è personale ed eguale, libero e segreto, e che il suo esercizio è dovere civico ma l’astensione non è sanzionata.
Parte Seconda: Ordinamento della Repubblica
La parte Seconda della Costituzione, titolata Ordinamento della Repubblica, è costituita da 85 Articoli inerenti all’organizzazione e la disciplina della Repubblica. In particolare vengono descritti gli organi dello Stato: il Parlamento, il Presidente Della Repubblica, il Governo, la Magistratura, il rapporto tra le autonomie locali e lo Stato e le garanzie Costituzionali.
Il Parlamento
Il primo titolo, dall’articolo 55 all’82, riguarda il potere legislativo ed è suddiviso in due sezioni: “il Parlamento” e “la formazione delle leggi”. Per la struttura del Parlamento della Repubblica Italiana, la Costituzione ha previsto una forma a bicameralismo perfetto costituito da due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (art. 55, comma 1). Per lo svolgimento di particolari incarichi previsti dalla carta costituzionale è previsto che si riunisca in seduta comune (art. 55, comma 2).
Il Presidente Della Repubblica
Il secondo titolo, dall’articolo 83 al 91, riguarda le modalità di elezione, i poteri e le responsabilità del presidente della Repubblica Italiana che l’ordinamento italiano identifica come capo dello Stato, garante dell’equilibrio dei poteri e che rappresenta l’unità nazionale (art. 87):
“Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.” |
Il Governo
Il terzo titolo, dall’articolo 92 al 100, riguarda il potere esecutivo. Il Consiglio dei Ministri è un organo collegiale che costituisce il Governo della Repubblica e che, secondo l’articolo 92, è composto dal Presidente del consiglio dei ministri e dai ministri. Ai sensi dell’art. 92: “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.” |
Esso esercita il potere esecutivo e costituisce una parte rilevante dell’attività di indirizzo politico. La Costituzione esclude che il Governo sia scelto formalmente dal corpo elettorale, bensì, secondo l’articolo 92 la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, dei ministri spetta al Presidente della Repubblica, i quali davanti ad esso prestano giuramento (art. 93). Il Governo trae la sua legittimazione dalla “fiducia parlamentare” che è imprescindibile e deve essere chiesta entro dieci giorni dalla sua formazione, presentandosi in entrambe le due camere; la fiducia può essere revocata, anche da una sola camera, in qualsiasi momento (art. 94)
La Magistratura
Il quarto titolo, dall’articolo 101 al 113, riguarda il potere giudiziario ed è suddiviso in due sezioni: “ordinamento giurisdizionale”, “norme sulla giurisdizione”. Con l’articolo 101, la Costituzione sancisce due principi fondamentali. Il primo che “la giustizia è amministrata in nome del popolo“, marcando una profonda differenza con il passato in cui era amministrata in “nome del Re”. La seconda che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” ribadendo così la separazione dei poteri e costituendo un collegamento tra il giudice, carica non elettiva e non politica, e la sovranità popolare. Questi articoli sono importanti perché disciplinano l’indipendenza interna ed esterna della magistratura.
Regioni, Province, Comuni
Il quinto titolo, dall’articolo 114 al 133, riguarda le norme relative ai governi locali. Questa parte risulta molto articolata ed è stata oggetto di una profonda revisione con le leggi costituzionali del 1999 e del 2001. Originariamente veniva ripartita in regioni, province e comuni a cui, dal 2001, si sono aggiunte le città metropolitane. Tra le regioni, secondo l’articolo 116, il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta godono di particolari forme di autonomia garantite dai loro statuti speciali.
Il rapporto tra Stato-Regioni e dunque le materie di legislazione esclusiva statale o concorrenti tra lo stato e le regioni, in cui la podestà legislativa spetta comunque a queste ultime, sono elencate nell’articolo 117. La legge dello stato deve individuare le funzioni che possono essere attribuite ai comuni, alle province e alle città metropolitane, quest’ultimi potranno così regolamentare l’organizzazione e lo svolgimento di tali funzioni.
Le garanzie Costituzionali
Il sesto titolo, dall’articolo 134 al 139, riguarda le garanzie poste per preservare la stessa Costituzione ed è suddiviso in due sezioni: “La Corte costituzionale” e “Revisione della Costituzione – Leggi costituzionali.”
La Costituzione si caratterizza per un organo di garanzia esterno all’organo di produzione legislativa e al circuito democratico individuato nell’istituzione della Corte costituzionale della Repubblica Italiana. Essendo essa un organo di garanzia esterno, non può essere espressione della maggioranza e dunque non ha una legittimazione derivante dalla rappresentanza del corpo elettorale. Con l’articolo 139, “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale“, termina la nostra Costituzione.
Perché è importante conoscere la nostra Costituzione?
La Costituzione non è soltanto la norma fondamentale del nostro ordinamento e la principale fonte del diritto ma molto di più. Essa incarna tutti i principi fondanti della nostra società ed è la sintesi delle idee di un Paese volto all’uguaglianza sostanziale tra tutti gli individui. I cittadini dello Stato possono trovare il riconoscimento della dignità e dell’identità Nazionale all’interno della Carta. Per un italiano conoscere la norma fondamentale significa entrare in contatto diretto con la propria storia e con la scala di valori a cui appartiene. Tra i tanti, innumerevoli diritti, deve esserci uno spirito di coscienza civica che ci possa autonomamente imporre di conoscere la Costituzione Italiana.