25 Gennaio 2021 - 15:47

Dad, congedo straordinario per i genitori: chi può usufruirne?

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La circolare Inps n. 2 del 12 gennaio 2021 contiene le indicazioni relative al congedo straordinario destinato ai genitori con figli in Dad. Ecco chi può richiederlo

L’INPS ha specificato che la richiesta del congedo straordinario in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave. Possono usufruirne i genitori dipendenti. Sono invece esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata. Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e solo se non è possibile svolgere il lavoro in modalità agile.

Requisiti

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere.
b) non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), dei citati D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020.

Durata

Quanto alla durata, il congedo può essere richiesto per tutto o parte del periodo indicato nell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure per le c.d. zone rosse. Per i giorni lavorativi di congedo fruiti, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata in base all’art. 23 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, e sono coperti da contribuzione figurativa.

Domanda

Le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo verranno fornite in seguito con messaggio Inps. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020, e, per il congedo di cui al comma 1, purché anche ricompresi all’interno del periodo individuato nell’Ordinanza del Ministro della Salute.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Testo circolare INPS