De Luca, sospeso o no?
Dopo la condanna al sindaco De Luca, è incerto se opererà la sospensione dai pubblici uffici, visto che pende questione di legittimità della Legge Severino per effetto del rinvio del TAR alla Consulta a seguito del ricorso di De Magistris
La domanda che sopra le altre deve farsi è: si vuole il rispetto della legge o no?
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In effetti, dal groviglio giudiziario che ha riguardato molti politici, da Fiorito e le spese pazze del PD laziale, al caso di Berlusconi che è tuttora sotto esecuzione della sospensione dai pubblici uffici di due anni fino a quello di “casa nostra” in Campania del sindaco De Magistris, emerge che non v’è ancora certezza di diritto e, quindi, di futuro politico.
Parrebbe quasi che la Legge Severino abbia portato ormai più danni che altro, dato che tutti, De Luca compreso, si appellano all’irretroattività della norma sull’incandidabilità (artt. 1, 7, 9, 10 ecc. del D. Lgs. n. 235/2012 – “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”).
Questa legge, però, e invero, ha soltanto specificato i limiti ai quali sono sottoposti – sottoponibili – i dirigenti pubblici, in quanto l’art. 28 del codice penale già prevedeva la misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici, la quale pena ha proprio la finalità di sradicare il reo (presunto fino a sentenza passata in giudicato) da quel contesto amministrativo per evitare che compia reati simili. Tuttavia, dopo l’abrogazione dell’art. 140 c.p., anche le pene accessorie sono divenute sospendibili (cioè non operano) in attesa della sentenza definitiva in quanto comportavano seri e pesanti conseguenze ai diritti costituzionali dei condannati. Per essere chiari, si anticipava troppo la punizione.
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Riguardo all’iter processuale della questione, si è in attesa della pronuncia della Corte Cost. in merito al caso De Magistris per il quale il Tar ha sospeso l’esecuzione dell’interdizione temporanea perché l’abuso d’ufficio non era ricompreso tra le stesse cause d’interdizione stabilite dal codice penale in generale prima che entrasse in vigore la Legge Severino. Cioè, prima vigeva l’onnicomprensivo art. 28 c.p., poi il legislatore ha specificato la normativa con la Legge Severino, ma, siccome questa è entrata in vigore dopo che i politici suddetti avessero commesso i fatti a loro contestati, allora, e in soldoni, la Severino sarebbe incostituzionale perchè disporrebbe per il passato anziché per l’avvenire (principio di irretroattività della legge penale – che dispone appunto solo per il futuro). Per le sentenze definitive non parrebbe invece essere così. Comunque, altro motivo di opposizione è che, dato che le pene inflitte sono intervenute dopo che i predetti si fossero candidati (e poi eletti), la legge è – sarebbe – incostituzionale perché violerebbe anche i principi di elettorato attivo e passivo.
Dunque, oggi siamo al punto che le cd. liste pulite che tutti volevano sono oscurate dai cavilli legislativi e, mentre il Pres. del C.S.M. dichiara che l’interdizione è una misura eccessiva per rimuovere un sindaco condannato per abuso d’ufficio – la misura è strettamente connessa con il ruolo e la funzione ricoperte da una persona che amministra la cosa pubblica – Zanon, giudice della Consulta, è stato autore di uno dei diversi e famosi pareri pro veritate in difesa di Berlusconi, quindi, anche nell’Ecc.ma Corte c’è un’opinione favorevole a dissacrare e quindi modificare la legge sull’incandidabilità.
Per rispondere alla domanda iniziale, allora, e forse, non conta tanto la legge, spesso lacunosa o improvvida, ma la rettitudine morale che è alla base del karma di una persona, perciò, è sempre il caso di dare più giustizia, trasparenza e meritocrazia alla gestione della cosa pubblica anziché cercare di ricorrere ai ripari dopo.
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