16 Marzo 2015 - 13:56

Diffamazione: Milf causa licenziamento

facebook diffamazione

La diffamazione nei confronti di datori e/o dipendenti è giusta causa di licenziamento quando non conseguente a promesse datoriali non mantenute

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Stavolta è il Tribunale di Ivrea a declarare la legittimità di un licenziamento per diffamazione mediante l’uso di Facebook.

Sono milf per prestazioni sessuali a pagamento, avrebbe in sostanza asserito e riportato la licenziata in un post sul proprio profilo del social contro le proprie colleghe.

Il giudice di primo grado ha pertanto ritenuto responsabile l’autrice del reato di diffamazione secondo l’art. 595, commi 1 e 2, del cod. pen. in quanto la condannata avrebbe (nell’attesa di eventuale appello o d’irrevocabilità della sentenza) postato le offese verso l’azienda e delle sue colleghe, dopo essere stata pergiunta reintegrata per altro contenzioso con l’azienda.

diffamazioneLa decisione, peraltro, è in linea con altre sentenze anche della Cassazione civile (sezione del lavoro) in materia di diffamazione perpetrata a mezzo di Facebook e portali similari. Il collegio di legittimità, infatti, aveva già stabilito che diffamare a mezzo di Facebook integra una giusta causa di licenziamento quando le espressioni usate siano frutto di una reazione, ancorché spropositata, del dipendente all’indirizzo del datore di lavoro laddove quest’ultimo abbia fatto promesse poi non mantenute (Cass. civ., sez. lav., sentenza 2 ottobre 2012, n. 16752). In sostanza è consentita la reazione dispregiativa del dipendente, anche a mezzo di social media, solo quando è legittimo il danno subito dal dipendente stesso, in un’ottica di giudizio di equivalenza fra pregiudizio sofferto e offesa.

La materia della diffamazione a mezzo di social network si arricchisce così sempre di più, potendosi rilevare spesso un comportamento fuori luogo, scorretto e denigratorio degli operatori in rete che continuano a essere incuranti delle conseguenze sia penali che civili delle proprie condotte virtuali.

Tali atteggiamenti, ordunque, generano sentenze abbastanza pesanti anche ai fini risarcitori: nel caso in questione, dal giudice sono state liquidate somme per danni e spese per oltre 3 mila e 500 euro più accessori fiscali previsti per legge (più l’onorario del proprio avvocato s’intende).

Già si auspicano, quindi e infine, regolamenti e/o moduli e formulari unilateralmente predisposti dalle aziende miranti a scongiurare tali condotte diffamatorie e, soprattutto, a rendere più consci i propri dipendenti delle eventuali conseguenze legali delle proprie azioni telematiche.

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