Juventus, perché le altre no? Le motivazioni della decisione
Finalmente le tanto attese motivazioni della Corte d'Appello Federale per la sentenza di condanna alla Juventus: ecco cosa si dice
La F.C. Juventus S.p.a. è stata condannata dalla Corte d’Appello federale ad una penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Oggi sono finalmente state rese note le motivazioni tanto attese della sentenza che ha spaccato in due il mondo del calcio nel corso degli scorsi giorni.
Juventus: i punti fondamentali della decisione
È opportuno chiarire, innanzitutto, che la normativa violata dalla società bianconera fa riferimento in special modo agli artt. 4 co. 1 e 31 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ai sensi di tali articoli è dato leggere “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Ed ancora “In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h)”.
Tali sanzioni sono ravvisabili ai sensi del predetto art. 8, che riporta: “Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.”.
Il passaggio fondamentale
Secondo la Procura Federale, la FC Juventus Spa è posta al centro di un “sistema collaudato di scambi incrociati di calciatori con altre società sportive, finalizzati alla realizzazione di plusvalenze artificiali“. Il fatto nuovo che condanna la società bianconera – secondo la Procura – è “l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quantomeno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere”.
La vicenda in esame non riguarda, infatti, la legittimità di un valore in assoluto, ma riguarda comportamenti “scorretti” e quali effetti abbiano avuto tali comportamenti sul bilancio e sull’effettivo svolgimento della Stagione Sportiva in corso.
“Come ha ben evidenziato la Procura federale … si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze rescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una X accanto al nome del giocatore della Juventus da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare”.
Ma c’è una regola specifica?
Sempre nelle motivazioni della Corte d’Appello federale si legge che, ovviamente, “non qualsiasi plusvalenza è legittima”. Tenuto conto del fatto che la carenza di parametri oggettivi ed inequivocabili non consentiva la corretta valutazione di alcune operazioni, rendendo di fatto impossibile tradurre il sospetto in violazione, venne chiesta l’introduzione di “disposizioni che operassero da sentinella”, in modo da avvisare la società agente di aver “oltrepassato i limiti della razionalità e della dimostrabilità”.
Tale urgenza persiste ancora oggi, ma non comunque giustifica i comportamenti posti in essere dalla Juventus. Si legge in sentenza: “la decisione revocata non ha nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetti delle operazioni condotte“.
Perché è stata punita soltanto la Juventus?
Con riferimento al merito del giudizio rescissorio, secondo la Corte d’Appello federale appare inevitabile tenere distinta la posizione della società bianconera rispetto alle altre squadre. La ragione di tale distinzione trova fondamento “nella circostanza che la FC Juventus Spa e i relativi amministratori e dirigenti siano stati oggetto di diffuse e ripetute evidenze dimostrative prodotte dalla Procura federale. Evidenze che connotano un canone di comportamento sistematico e non isolato“.
La motivazione di fondo del perché l’unica squadra sanzionata sia stata quella bianconera risiede nel fatto che la plusvalenza (quale differenza tra valore contabile residuo di un bene e prezzo di cessione), apporta beneficio concreto e tangibile solo alla società cedente. Tale plusvalenza, appunto, è destinata a verificarsi solo in capo al soggetto che cede il bene, “essendo invece indipendente la posizione dell’acquirente”. Secondo tale principio, infatti, una parte potrebbe realizzare una plusvalenza e un’altra parte no.
Perché proprio questa sanzione?
Si legge ancora nelle motivazioni che la sanzione “deve tener conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione che il quadro probatorio emerso è in grado di dimostrare”. Proprio per questo motivo è l’effettiva tangibilità di una rete di scambi e plusvalenze costanti – con al centro proprio la Juventus – la ragione fondante di tale penalizzazione.
La sanzione, sempre secondo la Corte d’Appello federale, deve essere “proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive”.
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