10 Maggio 2021 - 13:11

Leggi d’Italia: cos’è una legge, come nasce e come entra in vigore

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Le leggi rappresentano lo strumento legislativo per eccellenza, con il quale si disciplina ogni aspetto della società e dell’economia

Tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta della legge. A meno che non abbiamo vissuto in una caverna sotto gli oceani, ovviamente. E tutti abbiamo sentito detti tipo: “la legge è uguale per tutti“, “la legge non ammette ignoranza“, “dura lex sed lex” o il mitologico “in nome della legge!”


In effetti, le leggi sono lo strumento privilegiato da molti ordinamenti giuridici per disciplinare il funzionamento dello Stato, della società, dell’economia e molto altro. Ovviamente, esistono vari tipi di leggi, che variano da un ordinamento all’altro, ma ci sono comunque degli elementi che le accomunano tutte. Come il fatto che vengono emanate da un organo dotato di potere legislativo. Ad ogni modo, in questo articolo ci soffermeremo su un particolare tipo di legge, la più comune prevista dall’ordinamento italiano: la legge ordinaria dello Stato.

Cosa dice la Costituzione

In Italia il potere legislativo spetta al Parlamento, così come indicato esplicitamente dall’Art. 70 della Costituzione. L’Art. 117 invece, attribuisce il potere legislativo anche alle Regioni. Pertanto, in Italia la potestà legislativa spetta al Parlamento e alle Regioni, nel rispetto delle competenze che la Costituzione stessa attribuisce allo Stato e alle Regioni.

Le Regioni concorrono con lo Stato a legiferare in molti ambiti, ma la determinazione dei princìpi fondamentali spetta comunque ed esclusivamente allo Stato. Infine, sono materie di competenza esclusiva delle Regioni tutte quelle non espressamente riservate allo Stato mediante quelle che spesso sono definite leggi-quadro.

Legislazione esclusiva dello Stato

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:


a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;


o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Come nascono le leggi ordinarie

Solitamente le leggi ordinarie possono disciplinare qualsiasi materia, tranne quelle che la Costituzione attribuisce ad altri tipi di fonte giuridica. Nella gerarchia delle fonti del diritto, la legge è subordinata alla Costituzione e alle leggi costituzionali: significa che una legge ordinaria non può contenere norme in contrasto con la Costituzione. Stesso discorso per i trattati internazionali, le Direttive Europee e i Regolamenti UE: anche in questo caso sono subordinate e non possono andare in contrasto con essi.

Il processo che porta alla luce una legge dello Stato è lungo e articolato. In estrema sintesi: tutto ha inizio con la presentazione di un progetto di legge in uno dei due rami del Parlamento. Se il progetto è presentato dal Governo prende il nome di disegno di legge, mentre è detta proposta di legge quella presentata da qualsiasi altro soggetto. In ogni caso, esso approda nelle Commissioni Parlamentari competenti, per essere discusso, modificato ed eventualmente approvato.

Dopodiché si passa alla discussione generale in aula, seguita dalla votazione del testo. Poiché in Italia abbiamo un sistema bicamerale perfetto, una legge ordinaria va necessariamente approvata da Camera e Senato. E ciò deve avvenire con lo stesso testo. Il procedimento può iniziare indifferentemente in uno dei due rami. Dopo la sua approvazione, il testo passa all’altro ramo. In caso di modifiche, deve essere ritrasmesso al ramo di provenienza per una nuova approvazione.

Promulgazione e Pubblicazione

Una volta approvata sia alla Camera che al Senato, viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ed è così che le leggi dello Stato entrano in vigore. La denominazione segue un codice ben preciso: inizia con il termine “legge” seguito dalla data di promulgazione e dal numero progressivo. Ad esempio, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (la c.d Spazzacorrotti). Ma è molto comune trovare denominazioni alternative come legge 104/1992 e così via. Ovviamente, sono molto più famosi i termini giornalistici, come ddl Zan, Spazzacorrotti, Legge Scelba ecc.

È importante sottolineare che l’entrata in vigore di una legge non sempre è sufficiente affinché essa possa essere applicata. Molto spesso l’applicazione di una legge richiede l’emanazione di uno o più decreti ministeriali o DPCM, che fungono da regolamenti per l’attuazione pratica.