20 Aprile 2021 - 16:18

Nuova autocertificazione: il giusto modello da compilare ad aprile 2021

spostamento regioni carta verde

Ecco qual è la nuova autocertificazione da usare per aprile 2021. Come compilare il modello e quando averlo con sè. Ecco cosa cambia

Nonostante ci sia aria di riaperture il modello dell’autocertificazione potrebbe farci compagnia ancora per alcuni mesi, ecco cosa c’è da sapere sulla nuova autocertificazione e gli spostamenti possibili. Da lunedì 26 verranno reinserite sulla cartina epidemiologica le zone gialle, questo significa un’aumento della mobilità.

Quando usare l’autocertificazione

L’autocertificazione, attualmente, va usata nei seguenti casi:

  • per giustificare spostamenti negli orari del coprifuoco, quindi dalle 22:00 alle 5:00;
  • per muoversi all’interno della zona rossa, quindi per spostarsi da un comune ad un altro, all’interno del proprio comune o fuori Regione;
  • per spostamenti all’interno della zona arancione, ovvero per recarsi fuori dal comune di residenza o fuori Regione;
  • per muoversi in zona gialla verso altre Regioni e/o Province autonome.

È altresì possibile compilare l’autocertificazione al momento del controllo dinanzi all’ufficiale di Polizia. Chi invece risulti sprovvisto del modello di autodichiarazione può richiederlo all’ufficiale di Polizia.

Nuova autocertificazione, il modello da scaricare.

Il sito del Ministero dell’Interno riporta tutti i moduli da scaricare per giustificare gli spostamento, per il mese di aprile è prevista una nuova autocertificazione. È possibile scaricare il modello al seguente link. Una volta scaricato il file occorrerà stamparlo e compilarlo inserendo i propri dati e il motivo dello spostamento.

Autocertificazione compilabile

Si tratta di un particolare modello di autodichiarazione in formato pdf che permette di compilare il file per poi stamparlo subito dopo. A questo link è possibile scaricare la nuova autodichiarazione compilabile.

Come compilare l’autocertificazione

Il modello della nuova autodichiarazione è pressoché simile ai precedenti. La prima parte richiede al cittadino di inserire i propri dati anagrafici, dunque occorrerà scrivere negli appositi riquadri il nominativo, la residenza e il domicilio. Dopo aver apposto dove richiesto la via del domicilio il cittadino non dovrà compilare le altre caselle ( identificato a mezzo, rilasciato da, in data) che invece sono prerogativa dell’operatore di Polizia che effettuerà il controllo.

Nella seconda parte invece và spuntata la casella volta a giustificare lo spostamento:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • motivi di salute;
  • altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri
    provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;

Nel caso in cui si debba scegliere la categoria altro occorre che venga specificato l’esatto motivo per il quale ci si sposta. Infine per completare l’autodichiarazione occorre specificare da dove ha luogo lo spostamento e la località dove si è diretti.

Motivi per cui è consentito lo spostamento, aprile 2021

La validità degli spostamenti varia comunque a seconda delle zone di rischio. Nelle aree arancioni infatti è sempre consentito lo spostamento all’interno del proprio comune a differenza della zona rossa dove anche lo spostamento all’interno del comune di residenza deve essere motivato mediante autodichiarazione.

Ecco i motivi per i quali l’ordinamento prevede la possibilità di spostamento:

  • esigenze di salute;
  • esigenze di lavoro;
  • per visitare pareti o amici, è consentito infatti solo uno spostamento al giorno verso un’abitazione privata che si trovi nello stesso comune di residenza;
  • ragioni di necessità, ad esempio raggiungere un negozio che non si trova nel proprio comune;
  • raggiungimento delle seconde case, solo quando si tratta di un rientro al proprio domicilio o alla propria abitazione;
  • per visitare il congiunto o il partner convivente presso il luogo dove avviene la convivenza,
  • per assistere un parente o un amico malato o che si trovi in condizioni non autosufficienti.

Spostamenti consentiti in deroga alle disposizioni

Altri motivi per i quali è consentito spostarsi sono:

  • nelle aree gialle, è possibile recarsi a fare visita ad amici e parenti, una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata nella stessa Regione, tra le 5.00 e le 22.00, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • nelle aree arancioni, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è possibile recarsi in non più di due persone, una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata del proprio Comune, per far visita a parenti o amici. La persona o le due persone che effettuano lo spostamento possono portare con sé anche i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • nelle aree rosse, è consentito spostarsi da Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, tra le 5.00 e le 22.00, verso Comuni distanti non più di 30 chilometri, anche situati in altra Regione/Provincia autonoma, ad esclusione dei capoluoghi di provincia.

Domicilio e residenza: facciamo chiarezza

  • Residenza: è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
  • Domicilio: è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
  • Abitazione: il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione viene individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità o con abituale periodicità e frequenza. Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione.

Cosa cambia dal 26 aprile?

Da lunedì 26 aprile entreranno in vigore alcune deroghe alle restrizioni anti Covid-19 discusse nell’ultimo Consiglio dei Ministri riunitosi in cabina di regia per studiare l’andamento della curva epidemiologica. Le maggiori novità sono la reintroduzione della zona gialla, le deroghe agli spostamenti tra Regioni e le riaperture di bar e ristornati all’aperto. In questo senso per attraversare i confini regionali occorrerà munirsi di autocertificazione, in attesa che il Governo approvi il nuovo pass.

Gli spostamenti tra zone gialle a partire dal 26 aprile sono liberi senza vincoli, mentre per gli spostamenti dalle Regioni di colore rosso o arancione sono vincolati a motivi di necessitò, di salute o di lavoro.

Pass vs autocertificazione: quali sono le differenze?

L’esecutivo dovrebbe riunirsi la prossima settimana, tra le questioni prioritarie sul tavolo di Palazzo Chigi sembrerebbe esserci quella del pass. Si tratta di un documento rilasciato alle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione;
  • esecuzione di un test Covid negativo in un arco temporale da definire;
  • avvenuta guarigione dal Covid.

Chi è in possesso del pass può spostarsi liberamente all’interno del territorio nazionale e potrà inoltre prendere parte ad eventi sportivi o culturali. Nel caso in cui si disponga del pass quindi non occorre avere con sé l’autocertificazione In questo modo il Governo italiano intende anticipare il “green pass” ideato dall’Unione Europea.

Sanzioni per chi non rispetta le norme

Chi non rispetta le norme in materia di restrizioni per la trasmissione del Covid-19 è punibile i sensi del Decreto legge del 16.05.2020. Chi non rispetta le norme di restrizione degli spostamenti senza un legittimo motivo rischia una sanzione amministrativa che varia da 400 euro a 3.000 euro. Se si usa un veicolo per gli spostamenti (ad esempio se si viaggia in macchina) la sanzione può essere incrementata fino ad un terzo. Nel caso il cittadino dichiarasse false informazioni sull’autocertificazione (ad esempio indicasse un motivo di spostamento non vero) risponderebbe a livello penale di falsa dichiarazione (art. 495 codice penale). Rischia inoltre fino a 5 anni di carcere chi viola gli obblighi di quarantena nel caso fosse positivo al Covid-19.

Autocertificazione: quali sono le basi giuridiche?

Si è discorso a lungo sulla natura giuridica dell’autocertificazione. Sin da quando è apparso il modello la giurisprudenza si è divisa tra chi la considera tale e chi invece la definisce ad un’autodichiarazione proprio per il modo in cui è strutturato il testo da compilare e firmare. Aldilà della sua forma la base giuridica della nuova autocertificazione va ricercata in quelle disposizioni che fanno capo alla legge 7 agosto 1990, n. 241 che provvede a ridisegnare complessivamente l’attività amministrativa secondo un modello improntato alla semplicità ed alla partecipazione dei cittadini.

Ad introdurre però per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto dell’autocertificazione fu la legge 4 gennaio 1968, n. 15. In ambito giuridico va precisato che il termine autocertificazione definisce un insieme di istituti introdotti e disciplinati dalle norme sulla documentazione amministrativa, i quali consentono al cittadino di sostituire un atto amministrativo di certezza con una propria dichiarazione.

È solo con l’arrivo del Covid-19 che l’istituto giuridico fin ora confinato al campo della pubblica amministrazione assume tutt’altra valenza andando a fondersi con l’istituto dell’autodichiarazione. La valenza giuridica della nuova autocertificazione va quindi saggiata sulla base delle sanzioni, amministrative e penali, previste dalle norme accessorie varate nel 2020. La validità dell’autocertificazione va inoltre ricollegata al perdurare dello stato di emergenza,nei giorni scorsi ulteriormente prolungato.