27 Gennaio 2015 - 22:34

Verso il nuovo sistema elettorale: ITALICUM o COMPLICATELLUM

L’approvazione al Senato, con 184 voti favorevoli, del nuovo sistema elettorale (il cosiddetto Italicum) proietta l’Italia verso un futuro del tutto differente rispetto alle precedenti esperienze di voto

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Il nuovo sistema elettorale, infatti, prevede, andando di pari passo con la riforma della costituzione, sia il totale superamento del “bicameralismo perfetto” (o paritario), per cui vengono attribuiti identici poteri alle camere, che le modalità di elezione dei rappresentanti dei cittadini.

Evitando giudizi di merito sul tema è possibile, però, individuare i punti di forza e le debolezze che l’Italicum contiene al suo interno.

  1. Elezione diretta per la sola Camera dei Deputati

La prima novità sostanziale è data dall’elezione (quasi) diretta per i soli rappresentanti della Camera dei Deputati.

Questo punto riflette ampiamente la riforma approvata in prima lettura il 14 dicembre 2014 (la c.d. “riforma del Senato”) in cui il  Senato della Repubblica scompare definitivamente per lasciare il posto a un nuovo organo, costituito da sindaci e consiglieri regionali, con competenze diverse dalla Camera dei Deputati (che rimane l’unica detentrice della funzione legislativa).

Il punto di forza della questione è la divisione delle competenze che porta a una riduzione dei tempi di approvazione delle leggi, tralasciando le altre materie ai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

La debolezza dell’impianto risiede, invece, in diversi punti.

Innanzitutto la scomparsa dell’elezione diretta della, ormai ex, Camera Alta rende le competizioni territoriali maggiormente importanti per la possibilità d’incidere su questioni di rilievo nazionale in seguito.

A questo si deve aggiungere la durata dei 95 Senatori eletti indirettamente: il loro mandato coincide con quello nei rispettivi organi territoriali.

Questa disparità nei tempi rischia di generare mandati “sfalsati” con probabili cambi repentini di maggioranze e inconcludenza nell’esecuzione dei provvedimenti adottati.

sistema elettoraleInfine si deve evidenziare anche la debolezza nelle competenze del nuovo Senato che non ha voce in capitolo sulla concessione di amnistia e indulto e risulta subordinato alla Camera sulla legge di bilancio.

  1. Premio di maggioranza di lista al 40% ed eventuale ballottaggio

Il secondo punto rappresenta la maggiore novità in materia elettorale.

Per la prima volta il premio di maggioranza viene fissato al 40% e in mancanza di raggiungimento della percentuale eventuale ballottaggio fra le liste maggiormente votate.

Il punto di forza è dato dalla possibilità di avere un vincitore certo e una maggioranza forte.

La questione, però, sembra cozzare duramente con le note dolenti determinate dall’introduzione dei due meccanismi.

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In primo luogo la percentuale fissata per il premio di maggioranza risulta, almeno seguendo gli ultimi dati elettorali, irrealizzabile tanto a livello di coalizione quanto di singola lista al primo turno.

Inoltre il premio di maggioranza attribuito alla lista favorisce, da un lato la nascita di ampie maggioranze monocolore dominanti sulle opposizioni (a cui vanno 290 seggi totali su 630), dall’altro possibili accordi trasversali post – primo turno e nascita di nuove maggioranze “bipartisan”.

  1. Soglia di sbarramento al 3% su base nazionale

Rispetto alla precedente legge elettorale (il c.d. Porcellum) viene modificata la soglia minima per avere una rappresentanza.

In questo caso la cifra esigua rende la Camera dei Deputati plurale ed effettivamente rappresentante di tutte le componenti presenti sul suolo nazionale.

Di contro, però, si replica il problema pluriventennale italiano: il “pluripartitismo incontrollato”

La minima soglia, infatti, pone le basi per una rappresentanza eccessivamente frammentata e per una camera ancora debole nelle sue funzioni.

  1. Capigruppo bloccati e preferenze di genere

Anche in questo caso, per quanto riguarda la composizione delle liste, si assiste alla presenza di un “sistema misto”.

Mentre l’elezione per i capigruppo (100 in tutto), a cui viene data anche l’opportunità di candicarsi in più collegi, rimane bloccata, per i restanti componenti della Camera dei Deputati ritorna la preferenza con l’eventuale doppia preferenza di genere.

In questo modo viene in parte garantita la parità uomini/donne nel futuro organo legislativo.

In compenso, però, la legge punta ancora su un impianto basato sull’elezione indiretta di ben 100 componenti, rendendo l’elettorato attivo mero esecutore inconsapevole delle decisioni stabilite dalle diverse fazioni esistenti, e s’impone un falso bilanciamento di genere che rischia di ottenere i risultati disastrosi delle Elezioni Europee dello scorso anno (diverse schede annullate a causa delle preferenze alternate).

Ora la palla passa alla “Camera Bassa” con la consapevolezza che il provvedimento può essere esecutivo solamente il 1 luglio 2016.

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