10 Giugno 2021 - 11:43

Pubblicazioni di matrimonio: cosa sono e quali effetti giuridici determinano

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Cosa sono le pubblicazioni di matrimonio? Quali sono i tempi e i modi per realizzarle? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Le pubblicazioni di matrimonio costituiscono uno degli step burocratici da effettuare quando si decide di convolare a nozze, attualmente il meccanismo è regolato dalle disposizioni contenute nel Codice Civile. Vediamo di che cosa si tratta e come si procede per dare il via alla pratica.

Pubblicazioni di matrimonio: la definizione del Codice

Le pubblicazioni di matrimonio sono disciplinate dagli articoli 93 e seguenti del Codice Civile, il quale stabilisce che: “La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della Casa Comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione (115, 138)”.

La ratio dell’istituto è dunque quello della pubblicità in quanto l’atto affisso davanti alla porta del Comune permette che tutti conoscano delle nozze in imminente arrivo, Inoltre l’affissione dell’atto davanti alla Casa Comunale accerta che gli sposi siano in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per procedere con le celebrazioni.

Requisiti per il matrimonio

Il diritto privato prescrive una serie di requisiti che i nubendi devono possedere prima di avviare le pratiche per chiedere le pubblicazioni. Ovvero:

  • sesso diverso;
  • stato libero, ovvero non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
  • nubendi non legati tra loro da vincoli di parentela;
  • maggiore età o che abbiano il compimento del sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
  • possesso del “nulla osta” o “certificato di capacità matrimoniale” del proprio Stato nel caso di cittadini stranieri.

Nel caso in cui mancassero le condizioni indicate e nel caso in cui la documentazione fosse incompleta, l’ufficiale di stato civile potrebbe rifiutare la pubblicazione.

Dove richiedere le pubblicazioni

Secondo le disposizioni le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste dalla coppia all’ufficiale di stato civile nel Comune di residenza dei due interessati. Nel caso in cui risiedano in Comuni diversi possono liberamente rivolgersi a uno dei due in base alla propria comodità.

Quando richiederle?

Si consiglia ai futuri sposi di iniziare le pratiche per le pubblicazioni almeno un paio di mesi prima dall’ufficiale data di nozze concordata, perché è necessario reperire alcuni importanti documenti. Va poi tenuto in considerazione che il tempo di affissione dell’atto è di 8 giorni ai quali devono seguire altri 3 giorni per eventuali opposizioni. Trascorso tale tempo l’ufficiale del Comune rilascia il certificato di eseguita pubblicazione.

Inoltre, possono esserci due fattori determinanti che potrebbero allungare la pratica: il fatto che i partner abbiano Comuni di residenza differenti e il fatto che abbiano optato per il matrimonio religioso. Le pubblicazioni vanno esposte in entrambi i Comuni, pertanto, se i comuni sono differenti, le tempistiche di affissione possono allungarsi perché non è detto che i due uffici espongano i documenti contemporaneamente: ci può essere uno scarto di qualche giorno.
Se la coppia si unirà in matrimonio tramite rito religioso, il Comune per iniziare le pratiche ha bisogno della domanda di pubblicazione del prete, quindi un passaggio in più rispetto al solo rito civile.

Le tempistiche delle pubblicazioni

Le pubblicazioni devono rimanere affisse nell’albo pretorio e nell’apposita sezione del sito internet del Comune per otto giorni. Trascorso questo breve lasso di tempo, è necessario attendere altri quattro giorni per dare modo a chi è a conoscenza di motivi ostativi al matrimonio di presentare opposizione.

Dopo tredici giorni, quindi, i futuri sposi potranno ottenere il certificato di avvenute pubblicazioni e, quindi, il nullaosta al matrimonio. Da questo momento, decorrono centottanta giorni per celebrare il matrimonio. Qualora decorra questo periodo di tempo senza che le nozze siano state celebrate i nubendi dovranno ripetere da capo tutto l’iter.

Generalmente, i futuri sposi compiono questi necessari adempimenti burocratici circa tre o due mesi prima della data fissata per il matrimonio

Matrimonio con rito civile: la procedura da seguire

In caso di matrimonio civile, dovete rivolgervi direttamente al Comune che si preoccuperà di reperire i documenti per le pubblicazioni di matrimonio necessari per poter procedere con l’affissione. Ossia:

  • I due atti di nascita nei rispettivi comuni di nascita;
  • Il certificato contestuale di residenza, cittadinanza, stato civile

È naturalmente indispensabile il documento d’identità, oltre al certificato di divorzio o di morte nel caso uno dei due richiedenti sia stato precedentemente sposato o sia vedovo. Una volta ricevuti tutti i documenti il Comune chiama gli sposi i quali sono tenuti a firmare l’atto di pubblicazione che verrà esposto nella Casa Comunale (o entrambe le Case Comunali) di residenza per 11 giorni in totale, dopodiché verrà emesso il certificato di avvenuta pubblicazione.

Matrimonio con rito religioso

In caso di matrimonio con rito religioso, invece, la prima persona alla quale è necessario rivolgersi, come già anticipato, è il parroco, il quale sottoporrà i futuri sposi alla formalità del Consenso religioso. I documenti da presentare sono:

  • Certificato di Battesimo;
  • Certificato di Cresima;
  • Certificato di Stato libero ecclesiastico;
  • Attestato di partecipazione al corso prematrimoniale;
  • Nulla osta ecclesiastico.

Il parroco, una volta appurato che tutti i documenti siano in regola, rilascia la richiesta di pubblicazioni da presentare al Comune. Verranno elaborati poi due tipi di pubblicazioni: le pubblicazioni di matrimonio civile per la Casa Comunale e quelle ecclesiastiche che invece saranno affisse presso le parrocchie degli sposi per 8 giorni.

Validità dei documenti rilasciati

I documenti hanno una validità di 180 giorni sia per i matrimoni civili sia per quelli religiosi. Se il matrimonio non viene celebrato in questo arco di tempo, la pubblicazione si considera decaduta ed occorre ripetere la procedura.

Gli effetti giuridici delle pubblicazioni

Le pubblicazioni non obbligano i nubendi al matrimonio, entrambi i soggetti infatti potranno rescindere unilateralmente o di comune accordo dalla cosiddetta “promessa“, al verificarsi di alcune condizioni però le pubblicazioni possono spostare in capo ad un soggetto la responsabilità del mancato matrimonio. Ciò avviene qualora uno dei due fidanzati decidesse di annullare la celebrazione del matrimonio senza una giusta causa sarà tenuto a risarcire il danno causato all’altra parte per le spese fatte e le obbligazioni assunte in vista delle nozze. In questo caso talvolta può essere prevista anche la restituzione dei doni fatti in vista del futuro matrimonio.

Ad essere risarcito non sarà il danno cagionato alla controparte, di danno infatti non si può parlare, ma saranno risarcite le spese sostenute in buonafede dall’altro soggetto. L’ordinamento infatti non obbliga a contrarre matrimonio ma tutela, in questa particolare fattispecie, la parte che, in totale buona fede, ha sostenuto delle spese facendo affidamento sulla serietà dell’impegno assunto.

Allo stesso modo, avrà diritto a chiedere il risarcimento dei danni la parte che rifiuta di sposarsi a causa di una condotta scorretta tenuta dall’altro promittente (si pensi al caso, tutt’altro che raro, in cui dopo la promessa di matrimonio uno dei due fidanzati venga a conoscenza della relazione tra il proprio partner ed un’altra persona).

Ci sono poi alcune ipotesi in cui il rifiuto di convolare a nozze si ritiene giustificato e, quindi, non comporta alcuna obbligazione risarcitoria. Tra queste possono essere annoverate la perdita del lavoro, il fallimento, la scoperta della tendenza al gioco o le malattie sessuali. Particolare importanza assume anche il mancato rispetto del tipo di regime patrimoniale concordato: qualora inizialmente i futuri sposi avessero deciso di adottare, dopo le nozze, il regime di comunione dei beni, la volontà successivamente manifestata di optare per quello della separazione (o viceversa) è ritenuto un giusto motivo per la rottura del fidanzamento.