Bonus Vacanze 2021: proroga, importo e requisiti
Il bonus vacanze è stato ufficialmente rinnovato e sarà valido fino al 31 dicembre 2021. Vediamo chi può beneficiare del contributo
Il bonus vacanze si rinnova ottenendo una proroga fino al 31 dicembre del 2021. A confermare la misura a sostegno del turismo è stato il Governo con l’approvazione del Decreto Milleproroghe approvato in via definitiva al Senato il 25 febbraio 2021. Si tratta di in un contributo a fondo perduto fino a un massimo 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.
Può essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e fruito fino al 30 giugno 2021. Per cui è chiaro che potranno beneficiarne soltanto coloro che avevano già fatto richiesta lo scorso anno. La proroga fa riferimento esclusivamente alla scadenza per l’utilizzo del voucher. Non vi sono invece novità in merito al termine ultimo di presentazione della domanda per richiedere l’agevolazione, che sono ormai scaduti.
Il bonus vacanze è rivolto a tutti i nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ai 40.000 euro l’anno. Come si legge sulla circolare dell’Agenzia delle Entrate: “per il calcolo dell’Isee è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo“.
L’importo del bonus, che può arrivare ad un massimo di 500 euro, viene calcolato sulla base di componenti del nucleo familiare:
- 1 componente, 150 euro;
- 2 componenti, 300 euro;
- 3 o più componenti, 500 euro.
Inoltre è bene ricordare che il bonus:
- può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
- deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast)
- è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
Lo sconto applicato come Bonus vacanze sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
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