Agevolazione acquisto prima casa: cosa prevede e come fare domanda
Come richiedere l’agevolazione sull’acquisto della prima casa e quali sono i requisiti da possedere per usufruire del bonus
Con il nuovo Decreto Sostegni bis l’esecutivo ha approvato un’agevolazione per l’acquisto della prima casa, ecco quali sono i requisiti per richiederla.
Chi può richiederla?
Per godere dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato. Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto.
Le agevolazioni disposte dal Governo inoltre valgono per soggetti con un massimo di 36 anni d’età, ed un calcolo ISEE non superiore a 40mila euro. Quest’ultimo requisito però è espressamente previsto solo per gli acquisti soggetti a imposta di registro, come recita il comma 6, mentre non è previsto al comma 7, per l’agevolazione sull’IVA.
Se uno degli acquirenti ha i requisiti e l’altro no, il bonus spetta solo alla parte di valore imponibile imputabile al contribuente in possesso delle caratteristiche richieste dal decreto Sostegni.
Sempre nel Decreto inoltre si legge che le agevolazioni sono destinate anche a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori.
Cosa prevede l’agevolazione sull’acquisto della prima casa?
Il testo del Decreto stabilisce che l’agevolazione sull’acquisto della prima casa comporti l‘assegnazione di un credito d’imposta che può essere compensato con l’IRPEF in dichiarazione dei redditi o scalato da altre imposte dovute per successivi atti e denunce, o direttamente utilizzato in compensazione. O impiegato per la ristrutturazione dell’immobile acquistato.
Esenzione imposta prima casa: l’agevolazione prevista
L’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale riguarda l’acquirente che non ha compiuto 36 anni nell’anno del rogito e si applica gli atti traslativi:
- a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non accatastate in categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
- o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi a quelle stesse tipologie di immobili.
Restano fermi i consueti ulteriori requisiti per le agevolazioni prima casa:
- immobile nel comune di residenza (entro 18 mesi dall’acquisto) o di attività;
- acquirente non titolare di diritti su altra abitazione nello stesso comune;
- acquirente non titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti su altro immobile acquistato con agevolazioni prima casa (entro un anno dalla data del nuovo acquisto).
IVA pagata come credito d’imposta
Nei casi in cui è previsto il versamento dell’IVA (articolo 10, n. 8-bis, Dpr n. 633/1972) all’impresa costruttrice, all’acquirente agevolato spetta un credito d’imposta, di ammontare pari all’imposta pagata, utilizzabile:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisito agevolato;
- in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi, successivamente alla data di acquisto;
- in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997).
Mutuo giovani: imposte di bollo e tasse ipotecarie
L’agevolazione sull’acquisto della prima casa ha cancellato alcune imposte ma ha lasciato in vigore l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie. Per cui sono dovuti 320 euro per ogni atto per il quale non si paghi imposta di registro proporzionale, ma:
- in caso di acquisto senza agevolazioni per i giovani, è dovuta l’imposta di registro ordinaria, si devono 100 euro di imposte ipotecaria e catastale (e non sono dovuti i precedenti 320 euro);
- se invece si compra casa con le agevolazioni per gli under 36, non si devono i 100 euro di imposta ipotecaria e catastale mentre rimangono i 320 euro di imposta di bollo e tasse ipotecarie.
Come richiedere l’agevolazione sulla prima casa
La domanda, come si legge nell’apposita scheda del Dipartimento del Tesoro, va presentata direttamente alla Banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo, se aderente all’iniziativa.
La banca in questione dovrà inoltre assicurare l’operatività a favore della propria clientela entro 30 giorni dall’adesione della stessa al Fondo. L’elenco delle banche che aderiscono al fondo, in aggiornamento, sarà disponibile all’interno del sito istituzionale di Consap S.p.A., alla sezione “Famiglia e giovani > Fondo prima casa“.
La modulistica da compilare sarà disponibile dal 24 giugno sul sito Consap e su quello del Ministero dell’economia.
Bonus under 36: come utilizzarlo
Oltre all’accesso al Fondo per gli under 36, il Sostegni bis prevede per i soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che
hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 40.000 euro annui, l’esenzione:
- dall’imposta di registro;
- dalle imposte ipotecaria e catastale.
L’esenzione vale per:
- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
- gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
Per gli atti sopraccitati relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito inoltre un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Questo potrà:
- essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- essere utilizzato in compensazione.
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