13 Aprile 2016 - 14:56

Approvata riforma costituzionale, fine del bicameralismo perfetto

L’Aula della Camera ha approvato con 361 voti a favore e 7 contrari la riforma costituzionale del Senato e del Titolo V

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L’Aula della Camera ha approvato la riforma costituzionale del Senato e del Titolo V.

I gruppi Fi, Lega, M5S e Sel  hanno lasciato l’Aula per protesta. I presenti infatti erano 370, votanti 368.

Con la sesta e ultima votazione il provvedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 138 della Costituzione, non avendo ottenuto la maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera, può essere sottoposto a referendum popolare.

(KIKA) - ROMA - Laura Boldrini, candidata del centrosinistra eletta nelle liste del Sel nella circoscrizione Sicilia 2, è il nuovo presidente della Camera dei deputati. Trecentoventisette i voti che alle 12:57 di oggi hanno portato alla sua nomina ufficiale. La Boldrini, 52 anni, laureata in legge, ha alle spalle una carriera all'ONU in qualità di portavoce dell'Unhcr, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nel 2009 è stata nominata Italiano dell'Anno dalla rivista Famiglia Cristiana "per il costante impegno svolto con umanità ed equilibrio a favore di migranti, rifugiati e richiedenti asilo". Un percorso professionale costellato da missioni intraprese in aree di crisi: Iraq, Afghanistan, Jugoslavia e Georgia. "Credere che si può dare un contributo anche se non si può rivoluzionare il mondo", questo lo slogan della neo-Presidente.Con il voto di oggi siamo giunti al termine di un percorso parlamentare lungo e travagliato. Ora la parola passa ai cittadini che, con il referendum del prossimo autunno, esprimeranno la loro opinione sulla riforma della Costituzione”, dichiara la Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini.

Se il risultato del referendum confermasse il testo approvato dal parlamento si registrerebbe la fine del bicameralismo paritario e verrebbe modificato il Titolo V della Costituzione, con una nuova ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni e la cancellazione della competenza concorrente.

Tra le novità il rapporto fiduciario con il governo, il controllo del suo operato e la funzione di indirizzo politico saranno attribuite solo alla Camera, che continuerà ad essere composta da 630 membri.

Al Senato saranno invece attribuite, tra le altre, la funzione di rappresentanza degli Enti territoriali nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri Enti costitutivi della Repubblica; il concorso all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea; la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.

La Camera, tra le altre,  è competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all’appartenenza dell’Italia all’Ue, che rientrano tra i casi di approvazione bicamerale.

Una delle novità sarà la priorità su alcuni disegni di legge, infatti è riconosciuto al Governo il potere di chiedere che un disegno di legge, indicato come essenziale per l’attuazione del programma, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della stessa entro il termine di settanta giorni, ulteriormente prorogabili per non oltre quindici giorni.

Altre disposizioni concernono la decretazione d’urgenza ed il relativo procedimento di conversione. In particolare la riforma introduce in Costituzione alcuni limiti. Ad esempio, i decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Nel corso dell’esame di conversione in legge, non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto.

Cosa avverrà in Senato?  Il Senato sarà composto da 95 membri rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori di nomina presidenziale (cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica). I 95 senatori saranno eletti dai Consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Inoltre, il Senato non sarà soggetto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati espressi.

Ancora, tutte le leggi saranno approvate dalla Camera dei deputati , mentre al Senato viene comunque attribuita la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene a maggioranza semplice; la maggioranza assoluta nel voto finale è richiesta solo ove la Camera intenda discostarsi dalle proposte di modifica del Senato riguardanti le leggi che danno attuazione alla cosiddetta clausola di supremazia.

Restano immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione, che saranno quindi ad approvazione bicamerale.

Inoltre, il Senato potrà altresì richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all’esame di un progetto di legge.

Infine cambia la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale. Tornano allo Stato alcune competenze “esclusive”: energia, infrastrutture strategiche, politiche attive e grandi reti di trasporto.

Spetteranno, inoltre, allo Stato la competenza sui mercati finanziari e quella sui mercati assicurativi.

Non solo. Allo Stato sarà affidata la competenza esclusiva sulle “politiche sociali”; quella in materia di tutela, sicurezza e politiche attive del lavoro, tutela alimentare e promozione della concorrenza.

 Alle Regioni rimarrà il potere di legiferare su “pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito dei servizi alle imprese e in materia di servizi scolastici, istruzione, promozione del diritto allo studio, anche universitario”.

Viene introdotta la c.d. “clausola di supremazia”, in virtù della quale la legge statale – su proposta del governo – può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero al tutela dell’interesse nazionale.

Per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario, con legge approvata da entrambe le Camere e d’intesa tra lo Stato e la Regione interessata, possono  essere attribuite particolari forme di autonomia a condizione che presentino un equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese.

Viene, dunque, rafforzato il federalismo differenziato: le Regioni più virtuose (con i conti in ordine) avranno più possibilità di devoluzione di poteri dalla Stato (politiche attive del lavoro, istruzione e formazione professionale, commercio con l”estero, ecc.).

Maria_Elena_Boschi_1A tutto questo si aggiunge anche che la riforma fissa un tetto massimo agli stipendi degli amministratori regionali: non potranno superare quelli dei sindaci del comune capoluogo. Il Senato dovrà esprimersi obbligatoriamente sullo scioglimento dei consigli regionali.

L”iter della riforma si concluderà in autunno, quando probabilmente ad ottobre si terrà il referendum.

Con la riforma Boschi cambia la struttura delle Regioni, che deriva da una serie di riforme del Titolo V cominciate negli anni Settanta e terminata con la riforma del 2001 (approvata con una maggioranza di centrosinistra e poi confermata da un referendum).

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