Blocco licenziamenti: le novità 2022
Termina il 2021, e con esso scadono le proroghe per il blocco licenziamenti: cosa aspettarsi nel 2022?
La persistente criticità pandemica, e il conseguente affanno del tessuto sociale ed economico italiano, ha spinto anche la Manovra 2022 a porre paletti, più o meno rigidi, per i procedimenti di licenziamento in questa prima fase dell’anno.
La Legge di Bilancio 2022, infatti, rinnova la necessità di aggiornare le disposizioni in ambito licenziamenti dopo la scadenza dell’ultima proroga dell’articolo 41 del DL 18 2020. A contribuire alla decisione del legislatore è stata anche la diffusione incontrollata della variante Omicron, di fatto tra le ragioni principali della proroga dello stato di emergenza in Italia.
Le novità 2022
Il nuovo emendamento, inserito in Manovra nelle ultime settimane, servirà a garantire la “salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo” nel corso del difficile inverno che il Paese si ritroverà ad affrontare.
Il nuovo provvedimento, infatti, impedirà alle imprese di procedere a licenziamenti almeno fino al prossimo aprile 2022. Una scadenza che non sarà formalmente indicata nei testi legislativi, ma che verrà di fatto approvata grazie al nuovo avviso di licenziamento che dovrà essere formalmente inoltrato al dipendente almeno 90 giorni prima della risoluzione del rapporto lavorativo.
In sostanza questo emendamento si predispone come garanzia che un licenziamento comunicato già a gennaio non potrà realizzarsi almeno fino al mese di aprile.
Nuove modalità di licenziamento
Per garantire la regolarità del processo di risoluzione del rapporto lavorativo, il legislatore ha predisposto una serie di novità relative all’avviso di licenziamento.
All’interno della comunicazione, da presentare necessariamente almeno 90 giorni prima dell’effettiva conclusione lavorativa, dovranno essere inserite obbligatoriamente queste informazioni:
- le ragioni economiche, finanziarie, tecniche e organizzative dei licenziamenti;
- il numero e i profili dei dipendenti interessati dalla riduzione dell’organico o dalla chiusura dello stabilimento;
- il termine entro il quale è prevista la cessazione dell’attività.
È presente, inoltre, un ulteriore passo da compiere, laddove l’impresa intenda procedere alla chiusura di “sede, filiale, ufficio, stabilimento o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50”.
La comunicazione ufficiale, in questa circostanza, dovrà essere inoltrata anche a:
- rappresentanze sindacali aziendali o unitarie (RSA o RSU),
- sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria (quelle più rappresentative a livello nazionale),
- Regioni interessate,
- Ministero del Lavoro,
- Ministero dello Sviluppo economico,
- ANPAL.
Entro 60 giorni, invece, il datore di lavoro sarà tenuto a redigere un piano, da inoltrare ai suddetti enti, con le misure necessarie a contenere ricadute occupazionali ed economiche in seguito alla chiusura dell’attività.
Le imprese coinvolte
Il provvedimento legislativo, tuttavia, non riguarda la totalità delle imprese italiane: il procedimento sarà valido esclusivamente per le aziende che nel 2021 contavano un numero non inferiore ai 250 dipendenti, dirigenti e apprendisti compresi.
Casi eccezionali possono riguardare le imprese in cui sia riscontrato uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Ticket di licenziamento
L’erogazione del ticket di licenziamento avverrà seguendo l’importo ordinario, a eccezione di alcune eventualità. Nel caso, infatti, il datore di lavoro non proceda alla presentazione di un piano di licenziamento, o lo faccia di maniera incompleta, l’importo sarà maggiorato del doppio. In caso di mancato accordo sindacale, la cifra del ticket subirà una triplicazione.
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