Centro per l’impiego: come presentare domanda per trovare lavoro
Guida per rivolgersi ad un Centro per l’impiego, che cos’è e come presentare domanda. Lista dei CPI regionali e normativa nazionale
Il Centro per l’impiego, ufficio della pubblica amministrazione, è costituito presso ciascuna Regione vediamo che cos’è e quando rivolgersi alla struttura.
Che cos’è un Centro per l’impiego
Un Centro per l’impiego è una struttura pubblica la cui gestione è attualmente affidata alle Amministrazioni Provinciali. L’ufficio si occupa di erogare servizi ai cittadini e alle imprese. Si tratta quindi di istituiti diffusi sul tutto il territorio nazionale differenti in base alla Regione di appartenenza.
La struttura in questione altro non è che l’evoluzione dell’ormai obsoleto Ufficio di collocamento, istituito nel 1949 e di competenza ministeriale. Gli Uffici di collocamento operavano infatti attraverso un rigido meccanismo di avviamento numerico delle persone in cerca di lavoro, iscritte in apposite liste, presso i datori di lavoro nella circoscrizione territoriale. Solo con le riforme del diritto del lavoro in Italia avvenute a partire dalla metà degli anni ’90, in particolare con il pacchetto Treu, cha hanno modificato il mercato del lavoro nasce il Centro per l’impiego.
Quali sono i suoi compiti
Un Centro per l’impiego si occupa di fornire informazioni e servizi di orientamento, aiuta altresì i cittadini che lo richiedono nella ricerca di un impiego, gestiscono banche dati, danno assistenza e supporto per la gestione di pratiche burocratiche, rilasciano certificati e moduli, offrono consulenza gratuita alle persone in cerca di occupazione.
Inoltre svolgono anche alcune attività amministrative: gestiscono l’elenco anagrafico dei lavoratori, nel quale viene registrata la storia lavorativa (compresi i periodi di disoccupazione) di ogni persona che ha domicilio nel territorio di competenza del Centro per l’impiego; si occupano dell’iscrizione alle liste di mobilità e dell’iscrizione agli elenchi e graduatorie delle categorie protette; registrano le assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro presso aziende private e Enti pubblici.
Quando e come rivolgersi ad un Centro per l’impiego
Il Centro per l’impiego facilita l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro infatti rivolgersi ad un CPI permette di: effettuare una scelta lavorativa consapevole, stendere il curriculum vitae, individuare le aziende più adatte alle proprie esigenze, conoscere le offerte di lavoro attive, valutare alternative.
L’inserimento nel mondo del lavoro avviene mediante l’iscrizione alle banche dati, chi infatti è in cerca di un occupazione può richiederne l’iscrizione presso il centro per l’impiego. Queste banche dati saranno poi consultate da aziende e imprese in cerca di personale. I CPI d’altronde detengono a disposizione una banca dati che raccoglie tutti i concorsi pubblici a livello locale, nazionale e della Comunità Europea, e forniscono la modulistica necessaria al candidato. I centri per l’impiego offrono ai cittadini la modulistica contrattuale, i modelli di curriculum e di lettere di presentazione e una serie di guide per la ricerca di lavoro.
Chi lo desidera dunque, a patto che abbia 16 o più, può rivolgersi al Centro per l’impiego ubicato nel territorio di residenza, e chiedere i moduli l’iscrizione rilasciando una dichiarazione che attesta lo stato occupazionale del candidato e la sua disponibilità lavorativa. È possibile trovare i CPI del proprio territorio cercando sul motore di ricerca: centro per l’impiego + la vostra provincia. Oppure consultando l’elenco in basso.
I Centri per l’impiego in Italia
Ecco tutti i CPI divisi per Regione:
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Molise
- P.A. Bolzano
- P.A. Trento
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Umbria
- Valle d’Aosta
- Veneto
Normativa dei CPI
I centri per l’impiego facilitano l’accesso all’occupazione rivendicando dunque l’esercizio del diritto al lavoro contemplato dall’articolo 4 della Costituzione e previsto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che afferma il diritto di ogni individuo ad “accedere ad un servizio di collocamento gratuito“.
L’art. 117 Cost. invece riserva al comma 2, lett. m), la competenza esclusiva allo Stato nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, mentre al comma 3, stabilisce che sono soggette alla legislazione concorrente la “tutela e sicurezza del lavoro” con esclusione “della istruzione e formazione professionale” che rimane di competenza esclusiva delle Regioni.
Pertanto, la regolamentazione dei servizi per l’impiego è, in parte di competenza esclusiva dello Stato – livelli essenziali delle prestazioni –, e in parte è di competenza concorrente – politiche attive e organizzazione dei servizi per il lavoro. Lo Stato delinea i principi fondamentali sui quali i CPI devono muoversi mentre alle Regioni è lasciata la la potestà legislativa di “attuazione” degli stessi.
Con la sentenza n. 50 del 2005, la Corte costituzionale ha stabilito che nell’ambito della tutela e sicurezza del lavoro previsto dal comma 3 dell’art. 117 Cost. rientra «la disciplina dei servizi per l’impiego ed in specie quella del collocamento», riconoscendo la competenza legislativa di tale materia alle Regioni nel rispetto dei LEP. Inoltre, la Corte precisa che “l’allocazione delle funzioni amministrative non spetta, in linea di principio, allo Stato”, bensì alle Regioni e che pertanto è la regione che stabilisce come organizzare il proprio sistema di servizi per il lavoro.
Decreti legislativi, riforme e leggi statali
Nel nostro ordinamento, con la legge 24.6.1997, n. 196 è stato introdotto il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo che ha avviato la costruzione di un sistema di servizi per il lavoro misto pubblico-privato, dove operano i soggetti pubblici e privati. In seguito, con il decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, di attuazione della legge 15.3.1997, n. 59, sono stati istituiti i Centri per l’impiego (CPI). L’art. 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997, prevedeva che le Regioni, mediante un provvedimento legislativo, istituissero i propri servizi regionali per l’impiego. In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 469 del 1997 disponeva che i CPI fossero attribuiti dalle Regioni alle Province
e ogni CPI avesse un bacino di utenza di circa 100.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. f, decreto legislativo n. 469 del 1997).
Il decreto legislativo n. 181 del 2000 (modificato dal d.lgs. 297/2002) invece è intervenuto per riformare il “collocamento ordinario” e definire i principali elementi comuni per regolare i servizi all’utenza. Con il decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 è stata ridefinita la normativa sulle agenzie private per il lavoro (e sul lavoro in somministrazione) e sono state previste
disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Legge Delrio e Jobs Act
Il decreto legislativo n. 181 del 2000 è poi stato modificato dalla legge 28.6.2012, n. 92 che, nell’ottica di accrescere l tasso di occupazione, ha incentivato la parte riguardante la ricerca attiva di lavoro. Altra modifica alla normativa dei CPI è avvenuta nel 2015 con l’approvazione di due provvedimenti legislativi. In primo luogo la legge 7.4.2014, n. 56, cd. “legge Delrio” che, nell’ambito del riordino del sistema provinciale, ha riportato la funzione dei servizi per il lavoro in capo alle Regioni, salvo la possibilità per quest’ultime di delegare la gestione dei servizi per il lavoro agli enti strumentali – agenzie per il lavoro regionali – o alle Province.
In secondo luogo, il decreto legislativo 14.9.2015, n. 150 (in attuazione del Jobs Act) ha riordinato la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e ha istituito l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro . L’art. 34, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 150/2015 ha, altresì, abrogato il decreto legislativo n. 181 del 2000 con la sola esclusione degli artt. 1 bis e 4 bis. Lo stesso articolo – al comma 1, lett. e) – ha abrogato, altresì, il decreto legislativo n. 469 del 1997.
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