Come si accetta l’eredità: tutti i modi previsti dal Codice Civile
Affinché il chiamato diventi erede occorre che questi accetti l’eredità, ecco cosa stabilisce il Codice Civile riguardo l’accettazione
Con l’apertura delle carte testamentarie gli eredi vengono immessi nel patrimonio del de cuius, si apre così la fase di accettazione dell’eredità. A differenza del legato che si acquista direttamente, l’eredità ha bisogno dell’accettazione da parte degli eredi. Tramite l’accettazione, ai sensi degli artt. 470 ss. codice civile, l’eredità infatti viene acquistata e il chiamato diventa erede.
Modi di accettazione dell’eredità
Il legislatore mediante le disposizioni del Codice Civile ha inteso lasciare all’autonomia del chiamato stesso, sia la valutazione della consistenza dell’eredità, sia, più in generale, la scelta sull’acquisto di essa. Infatti il Codice disciplina vari modi di acquisto.
Accettazione tacita
L’accettazione, a norma dell’articolo 470 codice civile, può essere “pura e semplice” o “con beneficio di inventario”, mentre la prima genera una confusione tra l’eredità lasciata dal de cuius e il patrimonio dell’erede la seconda consente di tenere distinti il patrimonio personale da quello ereditato, e di rispondere dei debiti ereditari unicamente con il patrimonio ereditato.
L’accettazione “pura e semplice”, poi, può, a propria volta, essere, o espressa o tacita, come stabilito all’articolo 474 codice civile. L’accettazione tacita è disciplinata dall’articolo 476 in cui si prevede che essa ricorre “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede“.
Casistiche di accettazione tipica
Tra le figure di accettazione tacita espressamente previste dalla legge, occorre ricordare, anzitutto, quelle stabilite dall’articolo 477 codice civile, a norma del quale “la donazione, la vendita o la cessione”, da parte del chiamatoall’eredità, dei propri diritti di successione, comportano accettazione dell’eredità. Secondo la normativa e vari potrebbero essere gli atti che, comportando “cessione”, danno accettazione.
Comportano inoltre accettazione dell’eredità la rinunzia a diritti di successione fatta “verso corrispettivo”, la rinunzia, così detta, traslativa, vale a dire “a favore di alcuni soltanto dei chiamati“; entrambe queste ipotesi sono indicate nell’articolo 478 codice civile.
Altra ipotesi di accettazione tipica prevista dall’articolo 527 codice civile a norma del quale il chiamato all’eredità che abbia “sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità” decade dalla facoltà di rinunziare all’eredità, e si considera erede purò e semplice, anche se abbia rinunziato.
Acquisto per inerzia: cosa succede per l’eredità
Essa riguarda il chiamato all’eredità che sia in possesso di beni ereditari e deriva dalle previsioni dell’articolo 485 codice civile, in cui si stabilisce che “il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi e che “trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice“, e ancora che compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Quindi trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.
Accettazione espressa
In questo caso invece l’accettazione del chiamato avverrà sotto forma dell’atto pubblico o di scrittura privata. Nel documento il chiamato esprimerà così la sua volontà ad essere immesso nel patrimonio del defunto e acquisterà lo status di erede.
Accettazione con beneficio d’inventario e conseguenze per l’eredità
Tale si intende l’accettazione che avviene mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale, nel quale l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius. Con questo tipo di accettazione dunque il patrimonio dell’erede e il patrimonio oggetto dell’eredità rimarranno separati, cosicché i debiti ereditari saranno pagati solamente entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati.
L’accettazione con beneficio d’inventario è una formula di accettazione obbligatoria per i soggetti incapaci, per i soggetti minorenni e ancora per le persone giuridiche. Inoltre è un modo di accettazione al quale molti ricorrono in caso non si conosca l’ammontare dei debiti del defunto.
Interdetto e minore: le ipotesi di accettazione
Nel caso di soggetto interdetto, o di soggetto minore di età, sottoposto a tutela, per poter procedere ad accettare l’eredità occorrerà necessariamente ricorrere all’autorizzazione da parte del giudice tutelare. L’accettazione di eredità dovrà inoltre avvenire obbligatoriamente con beneficio d’inventario. Il tutore dovrà pertanto presentare ricorso al giudice tutelare per poter essere autorizzato all’accettazione dell’eredità spettante al soggetto incapace e, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione, potrà effettuare l’accettazione in favore dell’erede.
I termini per l’accettazione
L’accettazione dell’eredità deve avvenire entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso del defunto, indipendentemente dal fatto che si tratti di successione legittima o di successione per testamento. Naturalmente, non sempre si potrà attendere il termine di un decennio. Qualcuno potrebbe infatti essere interessato a far sì che il soggetto chiamato all’eredità la accetti o vi rinunci anzitempo.
In ogni caso è bene che prima dell’accettazione dell’eredità sia stata già perfezionata la dichiarazione di successione, importante a fini fiscali, il cui termine di presentazione è ben inferiore a dieci anni.
Potrebbe infatti accadere che tutte le persone che hanno un interesse di natura economica all’accettazione dell’eredità da parte dell’erede possono domandare al tribunale che venga fissato un termine più breve per l’accettazione con la cosiddetta “actio interrogatoria”. Trascorso detto termine (senza accettazione), il diritto all’accettazione si estinguerà.
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