19 Dicembre 2022 - 12:16

Cyberbulli cancellati dal web entro 48 ore

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CYBERBULLI CANCELLATI DAL WEB: Secondo quanto riporta la gazzetta del sud la rubrica “Noi e la Privacy”, in collaborazione con  l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nell’ambito dell’adesione di Ses al Manifesto di Pietrarsa agisce a favore e in sostegno ai giovani.

L’avvocato Guido Scorza, componente del GPDP, Garante per la Protezione dei Dati Personali ha approfondito un tema attuale: il cyberbullismo e spiegato dei provvedimenti che sono stati messi a punto.

CYBERBULLI CANCELLATI DAL WEB: LE PAROLE DEL LEGALE

” Il cyberbullismo può essere considerato per certi versi come la manifestazione, amplificata dalla rete, del fenomeno già conosciuto del bullismo, caratterizzato da azioni intimidatorie, a volte anche violente (esercitate da un bullo, o da un gruppo di bulli, su una vittima. E tuttavia – prosegue –  si tratta anche di un fenomeno diverso e potenzialmente molto più pericoloso del suo “antenato”, che va affrontato con strumenti nuovi e specifici, pensati in funzione dell’ecosistema digitale nel quale le azioni di cyberbullismo vengono realizzate. Come fa la legge 29 maggio 2017, n. 71 recante appunto “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Che consente ai minori di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti che si riferiscono a loro e che sono stati diffusi per via telematica, che loro ritengono essere atti di cyberbullismo.

Nello specifico, le richieste di cancellazione dei contenuti vanno inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media dove gli stessi sono pubblicati. L’istanza può essere inviata anche direttamente dal minore, se ha più di 14 anni, oppure, in caso contrario, da chi esercita la responsabilità genitoriale. La legge prevede inoltre che il titolare del trattamento o il gestore del sito o del social media debba rispondere ed eventualmente eliminare i contenuti ritenuti offensivi in tempi molto stretti (al massimo entro 48 ore) e che nel caso in cui la richiesta non venga soddisfatta, il minore (o chi esercita la responsabilità genitoriale) possa rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore si attiva sulla segnalazione. Tempi strettissimi, quindi, pensati proprio per rendere quanto più possibile efficace una tutela che deve fare i conti con la velocità di propagazione di qualunque cosa, sia che si tratti di una foto, di un video o di un post, finisca in rete”.

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