Licenziamento per rapporto sessuale
La Cassazione civile ha sentenziato che si ha licenziamento per giusta causa se il lavoratore si allontana per fare sesso
[ads2] Non è una novità che negli sgabuzzini o nei bagni degli uffici si consumino rapporti sessuali fra colleghi o amanti in modo premeditato o inaspettato quando la libido sessuale coglie di sorpresa, e stavolta l’incontro sessuale clandestino è finito fino in Cassazione perché un dipendente di una società di trasporti veniva sorpreso con una donna nel retro di un front-office.
Entrambi i primi due gradi di giudizio (Tribunale e Appello), visti gli articoli 2104, “Diligenza del prestatore di lavoro” e 2119, “Licenziamento per giusta causa” del codice civile, confermavano il licenziamento motivando in base alla circostanza che il dipendente nella fattispecie era l’unico agente presente in stazione, così come previsto dal turno, e che quindi egli era venuto meno ai suoi obblighi senza autorizzazione o legittimo motivo.
Il lavoratore rimetteva poi la questione innanzi alla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, argomentando che la privacy era stata rispettata poiché il locale ove si era consumato l’atto sessuale non era accessibile all’utenza, dovendogli al massimo comminare una sanzione conservativa come prevista dal contratto di settore.
La Cass., con Sentenza n. 23378/2014 di questo novembre, contrariamente alle ragioni del lavoratore, ha confermato il licenziamento per giusta causa perché il ricorrente, quale impiegato della MetroNapoli s.p.a. dal 2003 con qualifica di operaio e con le mansioni di operatore presso la stazione metropolitana di S.R., si era sottratto ai suoi doveri lasciando scoperta la propria postazione essenziale per l’utenza, essendo l’unico responsabile del turno.
La Corte, in specie, riferiva che una delle caratteristiche del Ricorso per Cassazione, cioè, il motivo per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” era stato disatteso dal ricorrente. In soldoni, il ricorso non era stato ben esposto essendovi un vizio procedurale (v. art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) perché non c’entrava nulla il rispetto della privacy (che nemmeno c’era stato per la flagranza del fatto) rispetto all’aver lasciato scoperto il proprio posto.
Nella normativa italiana, in effetti, a seguito della pronuncia della Cass., Sez.
Unite, n. 8053/2014, è stato introdotto un vizio specifico nell’articolazione del ricorso per Cassazione che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo per l’esito della sentenza.
Nella questione de qua, infatti, la Cassazione ha precipuamente detto che “ […] le circostanze di fatto valorizzate dalla parte ricorrente (la temporaneità dell’allontanamento, l’ubicazione del magazzino, il livello di inquadramento, l’assenza di danni, l’assenza di precedenti disciplinari) sono circostanze che, pur prese in esame dalla Corte, non sono state ritenute significative, considerata la posizione del ricorrente quale unico agente presso l’impianto della stazione, con il conseguente dovere di attenzione sotto il profilo della tutela della sicurezza degli utenti – la potenzialità lesiva dell’omissione, il fatto che l’attività cui si stava dedicando è stata effettivamente rilevata da un’utente sicché il magazzino era comunque raggiungibile […] .”
E, infine, la Massima, cioè la decisione sintetica espressa dalla Cass., è stata quindi la seguente: “E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che si allontani dalla postazione di lavoro per compiere un atto contrario ai doveri del servizio e con pericolo per la sicurezza, considerando le mansioni di particolare responsabilità per la gestione della sicurezza dell’impianto della stazione metro, di cui egli sia l’unico agente di stazione, il che rende la condotta connotata da particolare gravità e configura una violazione dei precetti che derivano dall’obbligo generale di diligenza, senza ricorso alle specifiche previsioni del contratto collettivo.”
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