15 Giugno 2021 - 17:22

Permesso di soggiorno: come effettuare il controllo dei documenti

controllo permesso di soggiorno

Che cos’è il permesso di soggiorno, come richiederlo e come effettuare il controllo on line del documento. Tutto quello che c’è da sapere

Il permesso di soggiorno è un documento amministrativo che autorizza cittadini terzi rispetto a quelli dell’unione Europea a soggiornare in Italia. Attualmente permesso di soggiorno è disciplinato dalla disposizione contenuta nel D.lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull’Immigrazione – T.U.I.), recentemente modificato dal decreto n. 113/2018, e nel D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.

Chi lo rilascia?

Il documento è rilasciato dalla Questura della provincia in cui si trova lo straniero o dove intende soggiornare.

Il procedimento è ad istanza di parte e la richiesta normalmente è presentata entro il termine otto giorni lavorativi dal primo ingresso del cittadino straniero nel territorio dello Stato italiano. La richiesta deve essere fatta presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, In caso di ricongiungimento familiare o di ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del Regolamento di attuazione al T.U.I., la richiesta è presentata presso lo Sportello unico per l’immigrazione, istituito presso la Prefettura -Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente.

In alcuni casi, in virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e Poste Italiane S.p.a. (ai sensi dell’art. 39, comma 4 bis della Legge n. 3/2003), le istanze sono presentate per il tramite di Uffici Postali abilitati.

I motivi che possono portare al rilascio del permesso di soggiorno sono tipicamente previsti dalle disposizioni di legge. Ovvero:

  • Affidamento
  • Adozione
  • Motivi religiosi
  • Residenza elettiva
  • Studio (per periodi superiori a tre mesi)
  • Missione
  • Asilo Politico (rinnovo)
  • Tirocinio formazione professionale
  • Attesa riacquisto cittadinanza
  • Attesa occupazione
  • Carta di soggiorno stranieri (ora denominata “Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”)
  • Lavoro Autonomo
  • Lavoro Subordinato
  • Lavoro sub-stagionale
  • Famiglia
  • Famiglia minore con minori di 14-18 anni
  • Soggiorno lavoro art. 27
  • Status apolide (rinnovo)
  • Conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva
  • Duplicato Permesso
  • Aggiornamento Permesso (inserimento figli)

Altri motivi per il rilascio del permesso di soggiorno

A norma dell’art.11, primo comma del Regolamento attuativo al T.U.I., il rilascio del permesso di soggiorno avviene (quando ne ricorrono i presupposti) per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dallo stesso T.U.I., ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

  • richiesta di asilo ed asilo politico;
  • emigrazione in un altro Paese;
  • acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi;
  • motivi di giustizia, su richiesta dell’autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo. Nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p., nonché per i delitti di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 7532;
  • residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
  • cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 31, comma 3, del Testo Unico;
  • integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del Testo Unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all’articolo 33 del medesimo Testo Unico.
  • Al cittadino straniero entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale con l’indicazione del periodo di validità per ciascun anno.

Documenti necessari

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno l’interessato dovrà presentare:

  • il modulo di richiesta, debitamente compilato;
  • il passaporto (o altro documento equipollente in corso di validità), con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
  • una fotocopia in formato A4 del documento di riconoscimento (a tal fine sono necessarie solo le pagine contenenti i dati anagrafici dell’intestatario ed i timbri dei visti di ingresso ed uscita dal Paese);
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
  • una marca da bollo da 16,00 euro;
  • l’attestazione del versamento del contributo per il rilascio del permesso (come meglio specificato oltre, al paragrafo Costi);
  • una fotocopia in formato A4 dell’eventuale ulteriore documentazione necessaria in relazione alla specifica tipologia di permesso richiesto.

La Questura potrà inoltre disporre un supplemento d’indagine, chiedendo di integrare la documentazione atta a precisare il motivo per cui è richiesto il permesso di soggiorno e/o i mezzi di sussistenza del richiedente per il periodo di permanenza in Italia. 

Come richiederlo le procedure da seguire

La richiesta per ottenere il permesso di soggiorno può essere fatta secondo due modalità ben distinte: presso la Questura o gli Uffici postali abilitati. Vediamo come effettuare le due procedure.

Questura

In questo caso l’istanza dev’essere presentata direttamente presso la Questura della provincia dove si intende prendere residenza, la domanda quindi deve essere relegata all’Ufficio Immigrazione. L’Ufficio, dopo aver eseguito i rilievi foto-dattiloscopici, consegnerà al richiedente una copia della richiesta con apposto un timbro recante la data di deposito e l’indicazione del giorno in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno definitivo.

Fino ad allora la ricevuta di presentazione della richiesta è documento idoneo ad attestare la regolare permanenza dello straniero in Italia.

Uffici Postali abilitati al rilascio del permesso di soggiorno

Se l’istanza è presentata presso gli Uffici Postali abilitati il richiedente dovrà servirsi dell’apposito kit giallo (reperibile gratuitamente presso un qualsiasi ufficio postale), compilando i moduli presenti all’interno secondo le istruzioni allegate.

In caso di difficoltà a reperire il kit è possibile compilare la domanda di rilascio o di rinnovo gratuitamente anche presso i Patronati e i Comuni in cui il servizio è presente.

Contestualmente alla presentazione dell’istanza presso l’Ufficio Postale, l’operatore di Poste consegnerà al richiedente una lettera raccomandata di convocazione contenente la data, l’ora e l’indicazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura competente dove dovrà recarsi per effettuare i rilievi foto-dattiloscopici (impronte digitali).

Le modalità per il controllo della domanda

Un volta che si è presentata la domanda per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è possibile controllare la documentazione munendosi di uno smartphone o di un PC. Basterà infatti recarsi sul Portale Immigrazione al seguente link e cliccare su Area riservata stranieri in basso a destra.

A questo punto occorrerà inserire l’user ID, composto da 12 caratteri, e l’apposita password presenti sull’apposita documentazione rilasciata dall’ente presso il quale è stata presentata l’istanza.

Invece per sapere se il documento è in pronta consegna occorrerà recarsi sul sito della Polizia di Stato inserendo sempre user ID e password.