Piazza Affari a picco, sospese le vendite di titoli scoperti
Piazza Affari trema, Consob vieta le vendite allo scoperto su 85 titoli del listino. Tra questi troviamo Generali, banche, Telecom, FCA, Eni, Enel
Il Coronavirus sta provocando diversi scenari. Quello più forte e impattante è sicuramente il silenzio delle nostre città, da Nord a Sud. Tutti in casa come deciso dal decreto. Ma c’è un altro silenzio assordante che incombe sulla nostra penisola. Il tracollo delle borse finanziarie. Tra queste, Piazza Affari che raggiunge il triste record dei valori più bassi della storia dei mercati.
A prendere la decisione la Consob, che ha deciso di sospendere le vendite allo scoperto su 85 titoli quotati sul MTA per l’intera giornata di oggi. La delibera è stata adottata nella serata del 12 marzo, dopo una seduta in cui la Borsa di Milano ha accusato in un solo giorno la peggiore performance di sempre: -16,92%.
Il divieto di Piazza Affari
Nella delibera si chiarisce che il divieto è stato deciso ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento europeo 236/2012, per l’intera giornata di negoziazione del 13 marzo 2020. L’articolo prevede restrizioni alle contrattazioni se «la negoziazione ha subito una diminuzione significativa durante un solo giorno di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura in tale sede del giorno di negoziazione precedente». In tal caso «l’autorità competente dello Stato membro di origine per tale sede verifica se sia opportuno vietare o porre delle restrizioni a persone fisiche o giuridiche per quanto riguarda l’avvio di vendite allo scoperto dello strumento finanziario in tale sede di negoziazione o altrimenti porre delle restrizioni alle operazioni su detto strumento finanziario in tale sede di negoziazione allo scopo di impedire una diminuzione disordinata del prezzo di detto strumento finanziario».
Nella nota diffusa nella serata del 12 Marzo dall’Autorità, si spiega che il provvedimento è adottato «tenuto conto della variazione di prezzo registrata dai titoli nella giornata del 12 Marzo 2020 (superiore alle soglie previste dal citato regolamento)». La soglia indicata è quella di una flessione superiore al 10%.
Quanto durerà?
In base al regolamento il divieto «si applica per un periodo non superiore alla fine del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione nel quale si è verificata la diminuzione del prezzo». È possibile un’ulteriore proroga, ma non oltre i due giorni. La delibera continua, «se alla fine del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui si è verificata la diminuzione del prezzo si registri, nonostante la misura imposta, un’ulteriore significativa diminuzione pari almeno alla metà dell’ammontare» del 10%.
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