12 Gennaio 2016 - 23:17

Riforma Costituzionale, il sì della Camera e del Senato

riforma costituzionale

Il DDL Boschi, che riforma la seconda parte della Costituzione, è stato approvato in terza lettura al Senato

[ads1]Il provvedimento è stato approvato alla Camera con 367 voti favorevoli, 194 contrari e 5 astenuti e senza modifiche rispetto a quello approvato dal Senato il 13 ottobre scorso.

Oggi c’è stato il via libera del Senato in terza lettura, ma prima di entrare in vigore dovrà tornare alla Camera per poi affrontare una nuova lettura sia a Palazzo Madama che a Montecitorio, ed approdare, infine, al referendum confermativo previsto per ottobre 2016.

l43-boschi-aula-151001160818_mediumLe forze politiche che hanno sostenuto la Riforma Boschi oltre al Pd sono Area Popolare, Scelta Civica, Democrazia Solidale-Centro democratico, PSI. Il voto contrario è stato espresso dal M5S, Sinistra Italiana-Sel, Lega Nord, Forza Italia, Fdi-AN, Alternativa liberale-possibile, Conservatori e Riformisti.

Ma quali le novità in concreto?

Potremmo dire che la riforma delle riforme è l’addio al c.d. “Bicameralismo perfetto”, la fine della parità tra le due camere sancita dal nuovo articolo 55 della Costituzione.

Inoltre, solo la Camera dei Deputati voterà la fiducia al Governo.

La funzione di indirizzo politico, quella legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo saranno appannaggio della Camera dei Deputati.

Il Senato rappresenterà le istituzioni territoriali e sarà composto da 100 membri, 95 scelti dalle Regioni (21 dovranno essere Sindaci) e 5 dal Presidente della repubblica.

Mantiene la funzione legislativa con la Camera dei Deputati sui rapporti tra Stato, Unione Europea e enti territoriali, oltre:

  • Per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
  • Per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche;
  • Per le leggi sui referendum popolari;
  • Per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.

Inoltre, il Senato potrà decidere di proporre modifiche su una legge approvata dalla Camera su richiesta di un terzo dei Senatori. Sarà obbligatorio il voto del Senato nel caso di leggi che riguardano le competenze regionali. Negli altri casi nel termine di 10 o di 15 giorni, a seconda della materia, se il Senato non interviene le leggi entrano in vigore.

Infine la Camera potrà ignorare le modifiche apportate dal Senato approvando la legge così com’è o accettare le modifiche.

La Riforma prevede un’eccezione all’approvazione di leggi che riguardano le competenze legislative esclusive delle Regioni o leggi di bilancio. La Camera dei deputati potrà evitare le modifiche volute dal Senato solo approvando la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Per le leggi di amnistia e indulto e per quelle che recepiscono i trattati internazionali, ad esclusione di quelle che riguardano l’appartenenza dell’Italia all’UE, la competenza sarà della Camera.

Altre novità per il nuovo Senato:

  • Scomparirà la limitazione dell’età nell’elezione al Senato;
  • Non è prevista la possibilità, per i Senatori, di ricevere un’indennità per il ruolo. Anche se su eventuali rimborsi-spese il ddl tace;
  • I Senatori a vita saranno solo gli ex Presidenti della Repubblica e quelli nominati prima della Riforma (al momento 4) manterranno il loro posto.

Il Presidente della Repubblica rispetto ad oggi sarà eletto solo da Deputati e Senatori, spariranno i 59 delegati regionali. Rimane uguale il quorum delle prime 3 votazioni (66%), mentre dal 4° scrutinio al 6° servirà una maggioranza del 60% contro l’attuale 50%. Dal 6° in poi cambierà il quorum perché servirà la maggioranza dei 3/5 dei votanti invece che la maggioranza degli aventi diritto.

Infine il Presidente potrà sciogliere la Camera ma non il Senato.

In considerazione di questa nuova architettura ed in virtù delle nuove competenze il Presidente della Camera dei Deputati diventerà la seconda carica dello Stato.

Altra novità è rappresentata dall’art. 72 che prevede una via preferenziale per l’approvazione di un disegno di legge “essenziale per l’attuazione del programma di governo”. La Camera voterà entro 5 giorni e se accoglierà la richiesta l’iter dovrà concludersi entro 7 giorni, rinviabili al massimo di 15 giorni.

Sono escluse da questo iter le leggi di competenza del Senato, quelle in materia elettorale, la ratifica dei trattati internazionali, le leggi di amnistia e indulto e quelle di bilancio.

La Riforma, inoltre, prevede definitivamente l’abolizione delle Province e dell’art. 99 e quindi scompare il CNEL.

Altro punto fondamentale è la sostanziale riscrizione dell’ormai famoso art. 117, quello che divide le competenze legislative tra Stato e Regioni.

Il ddl Boschi abolendo la definizione di “legislazione concorrente” trasferisce allo Stato alcune competenze divise con le Regioni, ad esempio i mercati assicurativi, promozione della concorrenza, previdenza complementare e integrativa, tutela e sicurezza del lavoro, protezione civile, beni culturali e turismo. Tutto ciò fermo restando il principio per cui lo Stato si occuperà della legislazione di principio mentre le Regioni quella di dettaglio, su alcune materie tra cui tutela della salute, politiche sociali e sicurezza alimentare, istruzione e ordinamento scolastico.

Per le leggi di iniziativa popolare (art. 71) sale a 150.000 il numero di firme necessarie, ma fa la comparsa la garanzia che le proposte saranno discusse e votate.

Mentre per i Referendum abrogativi cambia in parte il quorum, il voto sarà valido se partecipa il 50% degli aventi diritto (come oggi) ma se il referendum è stato richiesto da almeno 800.000 elettori il quorum scende al 50% dei votanti le ultime elezioni.

In più nascono 2 nuovi tipi di referendum:

  1. Quello propositivo;
  2. Quello di indirizzo,

ma per decidere modalità ed effetto di queste consultazioni serviranno prima una legge costituzionale e poi una ordinaria.

Per quanto riguarda la CONSULTA, i 5 giudici che oggi sono eletti dalle Camere in seduta comune, la Riforma ha previsto che saranno eletti separatamente da Camera, in numero di 3, e Senato, in numero di due.

Infine, ma non ultimo, l’art. 55 (c.d. quote rosa) prevede un nuovo comma: “le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”. Norme simili sono previste anche per le leggi elettorali dei Consigli Regionali.

Alla fine gli italiani decideranno, con il referendum previsto in autunno, se queste riforme costituzionali permetteranno un cambio di marcia alle azioni di governo, così come nelle intenzioni dell’attuale governo che le propone. [ads2]