1 Aprile 2021 - 11:26

Il rinvio sulla legge Zan è lo specchio di un Paese senza futuro

Zan

Il centrodestra nella commissione giustizia ha bloccato di nuovo la calendarizzazione per la discussione in Senato della legge Zan sull’omotransfobia

Nelle ultime ore si sta parlando ancora una volta, purtroppo, dello slittamento in Senato per l’approvazione della legge Zan sull’omotransfobia. La commissione giustizia grazie all’asse Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia non ha infatti calendarizzato la discussione sul d.d.l.

L’indignazione anche di molti personaggi pubblici come Fedez e Elodie ha alimentato ancora di più il dibattito. Ma oltre alle semplicistiche motivazioni di chi giustamente resta indignato verso questa scelta incomprensibile, ancor più paradossale è la situazione se si considera la semplicità e la razionalità del disegno di legge dal punto di vista giuridico.

Cosa prevede normativamente il d.d.l. a prima firma del deputato del PD Alessandro Zan?

Le modifiche degli articoli 604bis e 604ter del codice penale

In primo luogo la modifica degli articoli 604bis e 604ter del codice penale.
Il 604bis situato nell’ambito dei delitti contro la persona nella sezione dedicata ai delitti contro l’uguaglianza dispone le pene relative alla propaganda e all’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
Quello che la legge Zan vuole apportare è una semplice modifica testuale volta ad ampliare il bene giuridico protetto aggiungendo la seguente frase alla fine del primo comma: “oppure fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”.

Allo stesso modo l’articolo cambierebbe la sua rubricazione con la seguente:Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”.
La stessa integrazione con la seguente locuzione sarebbe apposta anche al primo comma lett. b e al secondo comma primo periodo.
Il 604 ter che invece prevede le circostanze aggravanti risulterebbe integrato dalla stessa frase ampliativa della tutela.

La modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale

Altra modifica importante della legge Zan è quella relativa all’art. 90-quater del codice di procedura penale. Quest’ultimo si colloca nel titolo dedicato alla persona offesa del reato e fa riferimento alle condizioni di particolare vulnerabilità di quest’ultima. Al primo comma secondo periodo dell’articolo dopo le parole “odio razziale” al fine di individuare la condizione sono aggiunte le seguenti già citate prima: “o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”. Quindi la vulnerabilità andrebbe ad identificarsi anche in presenza di questi fattori precedentemente non considerati in maniera diretta dalla disciplina procedurale.

Le altri rilevanti disposizioni del testo normativo

All’art. 6 la legge prevede il giorno 17 maggio l’istituzione di una giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la biologia e la transfobia.
All’art. 7 invece è relegato il compito di adottare una strategia nazionale di contrasto al fenomeno con la costituzione di una consultazione permanente tra le istituzioni per valutare l’evoluzione del fenomeno discriminatorio. Allo stesso modo è predisposta una maggiore sensibilizzazione al fenomeno all’interno degli istituti scolastici con apposita programmazione nei corsi di educazione civica.
Nell’art. 8 vengono invece menzionati dei veri e propri centri di assistenza per le vittime di carattere assistenziale.
All’art. 9 invece viene garantita da parte dell’ISTAT in collaborazione con L’OSCAD lo svolgimento di una rilevazione statistica sul fenomeno discriminatorio a cadenza almeno triennale.

L’inaccettabile, ennesimo rinvio

Ricapitolando, le modifiche più rilevanti al nostro sistema penalistico e riguardo alla modalità di considerazione del fenomeno dell’omotransfobia fanno riferimento a dei principi che anche in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della Costituzione dovrebbero avere, senza costituire un dibattito per un paese civile, autonoma e scontata tutela a prescindere.
Il solo fatto che se ne parli e che si faccia polemica in seguito ad operazioni di ostruzionismo del centro destra italiano mette in evidenza lo stato di decadenza di un Paese allo sbando sotto ogni punto di vista. Un Paese bloccato senza un progresso all’orizzonte che riesce nella mirabile impresa di dividersi anche sui temi fondativi del suo paventato pluralismo.

Ancora una volta l’approvazione della legge Zan è rinviata. D’altronde come disse Aldo Moro “il rinvio è il momento significativo di ogni disegno riformatore”.
L’Italia di significativo mantiene la totale assenza di una prospettiva futura specchio di una società intrappolata ancora tra le salde convinzioni del bigottismo.