7 Novembre 2020 - 13:20

Spaccio: se il lockdown può essere opportunità di “delivery”

Droga spaccio Salerno Vallo Della Lucania

L’avvocato Francesco Palumbo offre una nuova visione sulla problematica dello spaccio. Il lockdown può incrementare il problema

Il lockdown può portare con sé anche un incremento molto importante della criminalità. Infatti, sempre più spesso, vi sono casi di spaccio di sostanze stupefacenti durante la chiusura prevista dal Governo. L’avvocato di Salerno Francesco Palumbo ha portato alla luce il problema tramite un’analisi molto accurata del fenomeno del cosiddetto “delivery“. Quest’ultimo nel periodo corrente sta prendendo sempre più piede. Di seguito, ZON.it riporta il testo dell’analisi.

L’analisi dell’Avv. Palumbo

I provvedimenti normativi scaturiti dal Governo e convertiti in legge a causa dell’emergenza Covid-19 hanno fissato sanzioni amministrative e penali in caso di violazione delle misure dettate per frenare la diffusione del contagio (art. 650 c.p. espressamente richiamato dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4 conv. in L.
5 marzo 2020, n. 13; R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 260 T.U. leggi sanitarie, richiamato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4 conv. in L. 22 maggio 2020, n. 35) e deve ritenersi che tali ipotesi consumino il quadro della risposta sanzionatoria
dell’ordinamento cooperante con le previsioni generali del codice penale in tema di epidemia dolosa (art. 438 c.p.) e colposa (art. 452 c.p.).

Quei espedienti non hanno annunciato nessun profilo di aggravamento in caso di commissione di altri reati al tempo delle restrizioni come ad esempio il traffico e
detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’emergenza Covid non ha messo in crisi il mercato dello “spaccio”, ma ha costretto gli
“addetti ai lavori” a cambiare modus operandi. In epoca di ‘distanziamento sociale’ la
tendenza a rifornirsi in rete soprattutto per cannabis e sostanze sintetiche sembra avere preso nuovo impulso, soprattutto all’ombra del dark-web. App mobili e sistemi confondono il controllo continuo degli inquirenti.

Il resto del testo

Un’innovativa tecnica usata in Belgio, nel Regno Unito e ultimamente in Italia è
quella dei dead drops. Si accredita la somma stabilita al venditore e quest’ultimo gli
fa recapitare – con servizi di messaggistica – le coordinate del luogo segreto dove
trovare la droga. Nonostante le restrizioni quindi, conseguenti l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 in atto, durante il “lockdown”, lo spaccio viene adattato
alle restrizioni, tanto da arrivare alla consegna “porta a porta” dello stupefacente (una
sorta di “Delivery dello spaccio”) o tramite la vendita e la distribuzione su mezzi
pubblici, nuovi “uffici” dello spaccio. Pertanto, a livello mondiale, la grande distribuzione non sembra soffrire della pandemia e i carichi sequestrati sono addirittura cresciuti rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Il consumo di cannabis di cocaina di droghe sintetiche – per “noia” o per “stress” – viene incrementato.

Sul punto un’interessante, recentissima, sentenza della Corte di Cassazione Penale,
sesta sezione penale, n. 25012/2020 si è pronunciata sul ricorso di un imputato per
detenzione a fini di cessione, di sostanze stupefacenti e in particolare di cocaina ed
eroina frazionate in cospicui involucri. Orbene, gli Ermellini, pur disattendendo nel
complesso la tesi difensiva, hanno tuttavia ritenuto errata la decisione dei giudici di
merito che, tra le varie ragioni del diniego dell’ipotesi di minore gravità, avevano
ritenuto rilevante l’attuazione della condotta in pieno periodo di restrizione della
circolazione dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19. La Suprema Corte di
Cassazione, ha invece affermato che la configurabilità del meno grave reato di cui
all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 non è ostacolata dalla realizzazione della
condotta in periodo di restrizione della circolazione imposta all’emergenza Covid-19,
posto che gli indici che il Giudice è chiamato a stimare si palesino in modo concreto,
e devono essere esaminati esclusivamente alla luce dei parametri stabiliti dall’art. 73,
comma 5, non essendo soggetti di differenti valutazioni solo perché l’attività illecita
si svolga in periodo di emergenza sanitaria.

L’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti – piccolo spaccio – si
manifesta per una globale portata minore dell’attività del pusher e dei suoi probabili
complici, con una ridotta circolazione di denaro, di merce e di guadagni. Tale ipotesi
ricomprende anche la detenzione per la vendita che, comunque, non dovrà essere
maggiore a dosi conteggiate a decine, tenendo conto della classificazione e del valore degli stupefacenti. I menzionati indici vanno misurati esclusivamente alla luce dei
parametri stabiliti dal comma 5 dell’art. 73 cit. e non sono suscettibili di diversa
valutazione solo perché l’attività illecita si è svolta durante il periodo di emergenza
sanitaria. Dunque, non è possibile individuare un maggiore valore penale allo spaccio perché l’evento è stato commesso durante il lockdown. Concludendo, poiché il provvedimento del Governo non ha previsto alcuna forma di aggravamento in
caso di commissione di altri reati al tempo del confinamento e delle restrizioni, non è
possibile attribuire a tale specifica evenienza rilevanza penale diversa da quella
stabilita.” conclude poi il testo.