25 Marzo 2015 - 13:23

Violazione del Daspo per “dimenticanza” e in una sola occasione: la Cassazione non perdona

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Violazione del Daspo per “dimenticanza” e in una sola occasione: la Cassazione non perdona

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A cura dell’Avv. Luca Monaco, Direttore Responsabile di zon.it

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11478/2015, ha rigettato il ricorso di un tifoso romanista che non aveva rispettato l’obbligo di presentarsi al Commissariato di Polizia durante l’incontro di calcio “Genoa-Roma”.

Il ricorrente, condannato nei primi due gradi di giudizio, proponeva ricorso per Cassazione, eccependo l’insussistenza del dolo specifico alla stregua di due considerazioni: in primo luogo la circostanza per la quale avesse sempre rispettato le prescrizioni impostegli, peraltro nel corso di un lasso temporale estremamente lungo (circa tre anni). daspoIn secondo luogo il disagio di dovere affrontare una trasferta così scomoda quando avrebbe potuto comunque assistere più agevolmente alle partite casalinghe della propria squadra del cuore. Non si comprenderebbe, infatti, perché violare il provvedimento del Questore capitolino proprio in quella circostanza.

Una tesi che però non sembra avere convinto il Collegio degli Ermellini secondo il quale per integrare il reato di cui all’art. 6 comma 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401 sarebbe sufficiente il dolo generico e che, sul punto, ha altresì rappresentato come la tesi dell’inverosimiglianza del fatto, avanzata dall’imputato, fosse irrilevante ai fini della sussistenza del reato a lui contestato in quanto lo stesso si consuma con l’omessa presentazione alla Polizia e non con l’accesso agli impianti sportivi.

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