17 Febbraio 2015 - 12:02

Alcooltest: “nullo” fino a sentenza di primo grado

La Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 5396/2015, stabilisce che la contestazione di nullità dell’alcooltest, che consegue al mancato avviso di nomina di un difensore, può essere fatta fino all’emanazione della sentenza di primo grado

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L’indagato, in sostanza, dev’essere avvertito della facoltà di farsi assistere da un legale prima di eseguire l’alcooltest, pena nullità dell’atto di accertamento

Annosa questione, questa sull’alcooltest, che solo con l’anno nuovo ha visto la fine grazie al Ricorso del Procuratore Generale di Venezia alle Sezioni Unite dell’Ecc.ma Corte di Cassazione.

L’alcooltest, in procedura penale, rientra fra i tipici accertamenti irripetibili (es. perquisizioni, sequestri ecc.) ossia verifiche urgenti e indifferibili per le quali la legge prevede la facoltà di farsi assistere da un avvocato (art. 356 codice di procedura penale).etilometro

Fino a ieri, per l’alcooltest eseguito dalla polizia giudiziaria (p.g.), c’erano in generale due orientamenti giurisprudenziali dei quali, uno, sosteneva che il mancato avvertimento della facoltà di nomina di un legale poteva essere contestato fino alla sentenza di primo grado mentre, l’altro, assumeva che l’eccezione di nullità – dell’omesso avviso – doveva essere fatta prima del compimento dell’atto – alcooltest – o immediatamente dopo, come prescritto dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Peggio ancora, il conducente poteva contattare un legale solo dopo che l’alcooltest avesse rilevato un superamento del limite di soglia di alcool rilevante ai fini penalistici e/o sanzionatori, per non parlare dell’esame fatto a fini “meramente esplorativi” che, secondo diversa giurisprudenza (ancora attuale), non necessita affatto della possibilità d’incaricare un difensore. Ma andiamo per ordine.

L’art. 379, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. 495/1992) al comma 1 dispone: L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.” Comma 2: “La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.”

Ciò detto, il conducente in stato di ebbrezza, ex art. 186, comma 2, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, può essere punito come di seguito:

“[…] a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio […].”

Inoltre, il comma 2-bis prevede: “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 […] sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) […] la patente di guida è sempre revocata […].”

Ciò detto, Le sezioni unite hanno stabilito che l’indagato può contestare la mancata comunicazione della p.g. di potersi far assistere da un avvocato prima dell’esperimento dell’alcooltest e, ciò, l’interessato può appunto farlo – per mezzo del suo legale – fino all’emanazione della sentenza di primo grado. L’omesso avviso, difatti, determina nullità dell’alcooltest stesso essendo questo atto irripetibile che, come tale, prevede la presenza di un difensore anche immediatamente reperibile (cioè non per forza di fiducia). Questo, in sostanza, il principio di diritto espresso dai Supremi Giudici che così risolvono un vuoto normativo del sistema penale a dir poco imbarazzante.

Nel caso di specie arrivato in Cassazione, in primo grado il Tribunale di Treviso già emetteva ordinanza con la quale, rilevato che dagli atti non risultava essere stato effettuato all’imputato da parte della p.g. al momento della sottoposizione dello stesso all’esame alcoolimetrico, da ritenere atto indifferibile e urgente, l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; che da ciò derivava una nullità a regime intermedio; che tale nullità era stata tempestivamente dedotta nella memoria difensiva; tutto ciò rilevato e premesso, dichiarava la nullità dell’accertamento effettuato mediante alcooltest, abbracciando il primo orientamento magistratuale suesposto.

Il Procuratore Generale di Venezia ricorreva per Cassazione – per opporsi a questa decisione – sostenendo che l’eccezione di nullità doveva essere fatta prima del compimento dell’alcooltest o immediatamente dopo, come prescritto dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (e non fino alla prima sentenza), e la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite per risolvere l’annoso contrasto giurisprudenziale.

Di preciso, dunque, la Sentenza delle SS. UU. Pen. della Cassazione del 5 febbraio, n. 5396/2015, ha deciso che “La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.

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