8 Giugno 2021 - 16:41

Amnistia e Indulto: caratteristiche e differenze dei due provvedimenti

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Spesso confusi amnistia e indulto rappresentano provvedimenti tra loro molto diversi, ecco quali sono le caratteristiche e le differenze

Amnistia e indulto sono due provvedimenti speciali previsti dalla Costituzione rispondono ad un’esigenza di solidarietà sociale, sfoltimento delle carceri e alleggerimento del carico giudiziario. Spesso i due termini vengono confusi ma in realtà si tratta di due istituti tanto simili quanto differenti.

Che cos’è l’amnistia?

 Con il termine amnistia si intende la causa di estinzione del reato. L’amnistia estingue il reato, fa cessare dunque l’esecuzione della condanna e delle pene accessorie. In giurisprudenza a tal proposito di dice che l’amnistia fa venire meno le pene principali, le misure di sicurezza ed anche le eventuali sanzioni sostitutive mentre non estingue le obbligazioni civili nascenti dal reato, ad eccezione delle multe e delle ammende inflitte a persona dipendente e delle obbligazioni civili delle persone giuridiche.

L’amnistia deve essere disposta con provvedimento che dovrà essere adottato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Che cos’è l’indulto?

provvedimento di indulto che provoca l’estinzione della pena e non del reato. Anche l’indulto risponde all’esigenza di pacificazione sociale e di sfoltimento delle carceri ma in maniera differente: estingue solamente la pena principale, mentre restano operative le pene accessorie e gli effetti penali della sentenza di condanna.

Il Codice Penale tratta l’indulto all’articolo 174, insieme all’istituto della grazia, dal quale si differenzia per la portata generale e non particolare.

L’indulto, come l’amnistia, viene concesso solo con una legge statale deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e si applica ai reati commessi anteriormente alla presentazione del disegno di legge.

Quando viene disposta l’amnistia?

Ai sensi di quanto stabilito dagli artt.79 Cost., e 151 c.p. comma 3 l ’amnistia può essere disposta per tutti e solo i reati commessi (consumati) entro il giorno antecedente alla presentazione del disegno di legge, a meno che proprio la legge sulla amnistia non individui una data diversa. Questo comporta che, con riferimento ai reati di mera condotta, per l’operatività del beneficio dovrà farsi riferimento al giorno in cui si compie l’azione o a quello successivo all’ultimo giorno utile per compierla (nel caso di reati omissivi), mentre, per i reati d’evento, al giorno in cui l’evento si è verificato.

In caso di delitto tentato, dovrà farsi riferimento al giorno del compimento degli atti idonei e non equivoci diretti alla commissione del delitto; per i reati permanenti al giorno di cessazione della permanenza; per il reato continuato, al momento della commissione dei singoli reati che lo compongono; per il reato abituale, alle condotte che siano già punibili autonomamente.

L’amnistia non trova applicazione ai soggetti recidivi, nei casi previsti nei capoversi dell’art. 99 c.p. (recidiva aggravata e reiterata), ai delinquenti abituali ( artt. 102 e 103), professionali (art. 105) o per tendenza (art. 108), salvo che il decreto disponga diversamente (è comunque necessario che la qualità soggettiva sia stata ritenuta o pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile); al tempo stesso, l’istituto non si applica a chi abbia commesso un reato il giorno successivo a quello della presentazione del disegno di legge, perché ragionando altrimenti si verrebbe a determinare una sorta di licenza a delinquere.

La legge di amnistia può individuare i reati da includere nel beneficio sulla base di diversi parametri; generalmente si fa riferimento al limite di pena, all’indicazione nominativa del titolo di reato.

La legge distingue tra indulto proprio, ovvero pronunciato a procedimento penale in corso, o improprio, ossia pronunciato dopo la sentenza di condanna.

Quando si applica l’indulto?

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 174 c.p., in caso di concorso di reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo che sia stato effettuato dal pubblico ministero il cumulo delle pene inflitte, con la stessa o con diverse sentenze di condanna, sempre che tutte le pene siano condonabili (in caso contrario occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e unificare queste ultime con la parte delle prime che eventualmente sia residuata dopo l’applicazione del provvedimento di clemenza e, solo dopo, operare la riduzione prevista dall’art. 78 c.p., al fine di evitare un eccessivo abbattimento derivante dall’applicazione combinata del condono e del limite di cui all’art. 78 c.p.).

Il giudice dell’esecuzione può concedere l’indulto anche d’ufficio, tranne i casi in cui si tratti di indulto relativo ad una pena già integralmente o parzialmente espiata, laddove occorre la richiesta del condannato e non del pubblico ministero, supportata da un concreto interesse giuridicamente apprezzabile.

Casi di esclusione

Vi sono delle ipotesi di reato che, in ragione della loro gravità, non consentono l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto. I reati in questione sono:

  • associazione a delinquere di stampo mafioso;
  • terrorismo;
  • strage;
  • prostituzione minorile e pedo-pornografia;
  • sequestro di persona;
  • usura e riciclaggio di denaro;
  • spaccio di sostanze stupefacenti;
  • violenza sessuale;
  • schiavitù e tratta umana.

Provvedimenti di amnistia e indulto: quali effetti producono?

Entrambi i tipi di provvedimenti hanno efficacia retroattiva, ma, per espressa previsione costituzionale, non possono essere applicati con riferimento a reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge alle Camere.

La concreta applicazione del provvedimento di amnistia o indulto spetta al giudice dell’esecuzione che, in base alla disciplina del codice di procedura penale, provvede senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato.

In considerazione della delicatezza degli interessi che sono alla base dei due provvedimenti esaminati, la legge prevede che l’amnistia e l’indulto non possano essere approvati con riferimento a determinati reati che provocano particolare allarme sociale, quali l’associazione a delinquere di stampo mafioso, terrorismo, sequestro di persona, violenza sessuale o reati in materia di stupefacenti.