28 Marzo 2022 - 12:17

Covid-19, nessuna modifica sui giorni di quarantena: il nuovo decreto

Rimangono 7 i giorni di quarantena da osservare in caso di positività al Covid-19: tutte le novità del nuovo decreto in vigore dal 1 aprile

quarantena

Non ci saranno variazioni per quanto riguarda il numero di giorni di quarantena per un positivo al Covid-19. Questa la decisione del governo, parte del nuovo decreto in vigore dal 1 aprile.

A partire, infatti, dal prossimo venerdì la durata dell’isolamento per un contagiato da coronavirus rimarrà di 7 giorni (10 per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni). Rimarrà valida, dunque, la circolare del 4 febbraio 2022 emessa dal direttore generale della prevenzione Giovanni Rezza.

Sarà un tampone negativo, antigenico rapido o molecolare, a determinare la cessazione del regime di isolamento.

Questo il quadro di quarantena emerso con l’applicazione del nuovo decreto contro la diffusione del Covid-19:

«Per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo».

«Per i vaccinati con 3° dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo».

• Se si è sintomatici «il test finale dovrà essere eseguito dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. In caso di esito positivo del primo tampone di guarigione, può essere prenotato un ulteriore tampone a distanza di 7 giorni». Si può uscire dall’isolamento dopo 21 giorni senza tampone se nell’ultima settimana non ci sono stati sintomi.

Per quanto riguarda i contatti stretti di un positivo, si “applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto”.