21 Aprile 2021 - 11:15

Decreto-legge: cos’è e come funziona questo atto normativo

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Uno degli atti normativi più importanti e famosi in Italia è il decreto-legge. Lo sentiamo nominare praticamente tutti i giorni, ma cos’è esattamente e in cosa differisce dalle leggi?

Decreto Cura Italia, decreto Ristori, decreto Sostegni. E ancora, decreto milleproroghe, decreto rilancio e molti altri ancora. Basta leggere un articolo di giornale o ascoltare un notiziario per sentire nominare, immancabilmente, un decreto-legge. Molto spesso, capita anche di imbattersi in questo termine, o nell’equivalente d.l., mentre ci si informa leggendo un articolo relativo a un concorso o a molte altre tematiche. Ma cos’è esattamente un decreto-legge? È diverso dalle comuni leggi? Ebbene, un decreto-legge è un atto avente forza di legge e sì, è diverso dalle comuni leggi. In questo articolo capiremo il perché.

Indice

Che cos’è

Un decreto-legge, spesso scritto anche come decreto legge o d.l., è un atto normativo previsto dal nostro ordinamento. Ha forza di legge, cioè ha la stessa forza di una legge, ma è provvisorio ed è adottato in casi di straordinaria urgenza e necessità. È il Governo ad adottare questo tipo di atti, nel rispetto dell’art.77 della Costituzione:

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti
“.

Insomma, il decreto-legge è un atto emanato dal Governo in casi eccezionali, avente forza di legge e durata provvisoria. Essi perdono efficacia, cioè decadono, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a meno che non siano convertiti in legge dal Parlamento.

A cosa servono

A questo punto vi starete chiedendo: “ma se un decreto-legge ha la stessa durata di una legge, non è meglio varare direttamente una legge a questo punto? Il d.l. ha pure la scadenza a 60 giorni!” Dipende tutto dalle circostanze. Normalmente, gli iter parlamentari per varare una legge sono molto lunghi. Basti pensare all’odissea del ddl Zan o di molte altre leggi sepolte in una delle due Camere. In casi di emergenza e urgenza, come terremoti, alluvioni, crolli, pandemia ecc. questi tempi non permetterebbero risposte tempestive da parte del Governo e degli Enti Locali. Ed è qui che entra in gioco il più grande punto di forza del decreto-legge: possono essere emanati molto velocemente.

Del resto, come dice l’art.77, è uno strumento da usare proprio in situazioni di emergenza. Purtroppo, negli ultimi decenni, abbiamo assistito al fenomeno dell’abuso della decretazione d’urgenza, con cui i Governi hanno partorito i cosiddetti decreti omnibus. In altri termini, non solo sono stati emanat idecreti anche quando non c’era effettivamente urgenza, ma essi erano anche un vero e proprio minestrone che mescolava molte tematichediverse fra loro. Un escamotage usato per velocizzare l’attività di legiferazione, riducendo in alcuni casi il Parlamento a mero passacarte.In alcuni casi, i decreti-legge sono stati impiegati per disciplinare tematiche molto complesse, il che impediva la loro conversione in legge entro 60 giorni. Risultato? Tali d.l. venivano semplicemente reiterati. Alcuni fino a 23 volte, finché la Corte Costituzionale è intervenuta per dirimere la vicenda.

Differenze tra decreto-legge e leggi

La prima differenza sta nel fatto che le leggi vengono emanate dal Parlamento, nel caso delle leggidello Stato, e dalle Regioni, nel casso delle leggi regionali. Nel nostro ordinamento il potere legislativo spetta alle Parlamento e alle Regioni. Come dice lo stesso art.77, il Governo non può emanare atti aventi forza di legge senza una delega da parte del Parlamento. L’unica eccezione è proprio il decreto-legge, che comunque deve essere convertito in legge dal Parlamento, pena la sua decadenza.

La seconda grande differenza sta nella genesi: una legge dello Stato nasce come disegno di legge (ddl) e deve essere approvata dai due rami del Parlamento. Nel caso delle Leggi Costituzionali serve addirittura il doppio passaggio tra Camera e Senato. È una procedura lunga, durante la quale le leggi passano prima attraverso le commissioni competenti e poi approdano in aula. Un decreto-legge viene deliberato dal Consiglio dei Ministri e approvato in tempi rapidissimi. Lo abbiamo visto soprattutto durante la gestione pandemica. Inutile dirlo, anche la procedura di conversione in legge è più celere delle comuni procedure legislative.

Conclusioni

Non esiste lo strumento normativo perfetto. Ogni strumento nasce e viene impiegato per scopi differenti. Il decreto-legge non fa eccezione e il Governo dovrebbe impiegarlo solo nei modi espressamente previsti. Il decreto-legge non va confuso con il decreto legislativo, suo parente prossimo, nè con i decreti ministeriali o i DPCM. Quando sentiamo parlare di “decreto” solitamente ci si riferisce a un decreto-legge, ma non è una regola fissa. Potrebbe trattarsi anche di un altro tipo di atto, quindi per evitare ambiguità conviene sempre fare una breve ricerca su internet. Di solito, leggi e decreti ricevono dei nomi giornalistici tipo “Decreto Milleproroghe” o “Decreto Sostegni” che rimandano alle loro finalità. I nomi “ufficiali” dei decreti non sono altrettanto eloquenti. il c.d. Decreto Sostegni in realtà si chiama decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Il Cura Italia, invece, si chiama decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.