11 Giugno 2021 - 17:12

Diritto d’autore: come funziona giuridicamente?

diritto d'autore

Il diritto d’autore è un istituto giuridico, all’interno del diritto privato, che ha lo scopo di tutelare i frutti dell’attività intellettuale: analizziamone la disciplina nel nostro ordinamento

Il diritto d’autore è un istituto giuridico disciplinato da una legge specifica, la legge n. 633 del 1941, nota come Legge sul diritto d’autore, e di lì a poco anche dal Codice civile (nel 1942). Il diritto si acquisisce con la creazione dell’opera dell’ingegno, senza che sia necessario da parte dell’autore un adempimento formale.

La norma del codice civile

Come specificato nell’art. 2575 del c.c. oggetto della tutela sono le opere dell’ingegno di carattere creativo:
“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Le altre fonti del diritto d’autore

Oltre poi che dalla Legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941) la tutela della proprietà intellettuale è disciplinata da un complesso sistema di fonti normative. All’interno si inseriscono il diritto e le convenzioni internazionali, la legislazione comunitaria, altre norme del nostro ordinamento. Nonché norme afferenti alla proprietà intellettuale, la giurisprudenza e la prassi contrattuale.

L’evoluzione storica

Il diritto d’autore si configura per la sua notevole complessità e la sua costante evoluzione giurisprudenziale. Quando è intervenuta la rivoluzione industriale, la produzione di beni su larga scala ha imposto la codificazione tecnica dei beni da produrre. Il tutto al fine di differenziare chi progetta i beni da realizzare da chi materialmente li costruisce. Il Legislatore, preso atto dell’esigenza di tutelare e regolamentare tale settore, ha promulgato leggi a tutela del diritto d’autore, della proprietà industriale e intellettuale, con articolata normativa, via via elaborata ed aggiornata per adeguarsi al progresso tecnico e sociale, nonché ad armonizzare la normativa interna con quella europea ed internazionale, giungendo a creare sezioni specializzate presso i tribunali per dirimere le controversie in tale materia.

L’ambito di tutela

Per essere tutelata, l’opera dell’ingegno deve presentare il carattere della creatività, che è dato dall’incontro di originalità e novità, e si manifesta quando l’opera esprime la personalità dell’autore. L’originalità non riguarda il contenuto dell’opera, ma la sua forma espressiva, e il diritto d’autore protegge soltanto quest’ultima, non l’idea in essa contenuta. Anche la novità si riferisce alla forma espressiva, quest’ultima cioè deve essere diversa dalle altre forme espressive delle altre opere dell’ingegno che pure trattano dello stesso argomento. La diversità attiene al modo concreto in cui è realizzata l’opera e non si richiede, per aversi creatività, l’originalità e la novità assoluta.

La tutela penale del diritto d’autore

La giurisprudenza ritiene che il bene giuridico direttamente tutelato sia la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nella veridicità dei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la corretta circolazione, e non l’affidamento del singolo. Ne consegue che, non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il singolo cliente in errore sulla genuinità del prodotto. In presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio.

Dal punto di vista oggettivo la condotta rilevante ai fini dell’integrazione del reato può consistere nella contraffazione, nell’alterazione e nell’uso.

I principali reati previsti

Per contraffazione si intende la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio.
Per alterazione deve intendersi la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto.
L’uso costituisce una ipotesi residuale nella quale sono punite le condotte attinenti all’uso, commerciale o industriale, di marchi o segni distintivi già oggetto di falsificazione da parte di terzi, nei casi in cui le stesse non siano ricomprese nelle condotte previste dall’art. 474 c.p.