4 Maggio 2022 - 18:04

Quando l’assicuratore di responsabilità civile risponde oltre il massimale

Quali sono i casi in cui l'assicurato potrà essere risarcito dall'assicuratore? Piscitelli&Partners vi accompagna alla scoperta degli episodi più frequenti

responsabilità civile

Cosa accade quando l’assicuratore della responsabilità civile non adempie con diligenza e nelle giuste tempistiche ai propri obblighi nei confronti dell’assicurato? La legge italiana contempla risarcimenti eccedenti il massimale, in particolare per quanto riguarda i casi di “mora” e “mala gestio”.

La mora

L’assicuratore della responsabilità civile, quando sia in mora nell’adempimento della propria obbligazione indennitaria, è esposto come qualsiasi altro debitore agli effetti della mora… Gli importi dovuti dall’assicuratore all’assicurato a titolo di mora sfuggono al limite del massimale. Quel limite, infatti, concerne un indennizzo dovuto dall’assicuratore per fatto altrui, ovvero quale conseguenza dell’illecito commesso e del danno causato dall’assicurato.”

Anche l’assicuratore dovrà procedere al risarcimento di mora quando giudicato colpevole di ritardo nel pagamento. Essendo l’inadempimento dell’obbligo indennitario proprio di questa figura, non vi saranno relazioni in questo caso con l’illecito commesso dall’assicurato.

La “mora debendi” dell’assicuratore della responsabilità civile sorge al momento stesso in cui l’assicurato causi un danno a terzi e l’assicuratore può ritenersi in mora rispetto a tale obbligo, quando:
“(b’) sia decorso il tempo ordinariamente necessario, alla stregua della diligenza professionale cui l’assicuratore è tenuto, ex art.1176, comma 2, c.c., per accertare la sussistenza della responsabilità dell’assicurato e liquidare il danno;
(b”) vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell’assicurato.

Mala gestio dell’assicuratore

Il secondo caso preso in considerazione da questa analisi, riguarda la “mala gestio”. Il pagamento di somme eccedenti il massimale da parte dell’assicuratore della responsabilità civile può avvenire anche in casi di negligenza e irresponsabilità nei confronti dell’assicurato e della sua copertura.

La stessa giurisprudenza italiana sottolinea l’obbligo dell’assicuratore “..in virtù della comunanza d’interessi tra lui e l’assicurato, a salvaguardare gli interessi di quest’ultimo, e comportarsi in modo da evitare che, per effetto di proprie scelte negligenti nella trattazione del sinistro, quegli resti abbandonato al suo destino dinanzi alle pretese del terzo danneggiato.”

Come provare “mora” e “mala gestio”

Una volta compreso il danno subito, l’assicurato dovrà agire in modo tale da ottenere il proprio risarcimento da parte dell’assicuratore. I due casi analizzati, però, prevedono un modus operandi di diversa applicazione. In caso di “mora”, infatti, sarà necessario provare unicamente il ritardo da parte dell’assicuratore, mentre la “mala gestio” necessiterà, per sua stessa definizione, di un dossier più accurato e preciso sulle responsabilità e sulla condotta che hanno recato danno all’assicurato.