3 Novembre 2022 - 10:19

Rave party, il nuovo decreto rende reato i raduni

La nuova fattispecie introdotta con l'articolo 434 bis rappresenta il primo decreto approvato dalla nuova Premier e dai suoi ministri

Maleo rave

Non ha fatto attendere la risposta del neo Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, dopo le dichiarazioni inerenti ai rave party del 31 Ottobre di tantissimi ragazzi, italiani e non, ha fatto la sua prima mossa politica in quanto Premier. Infatti da oggi è entrata in vigore la prima normativa approvata dalla leader di Fratelli d’Italia. Il Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha voluto introdurre una nuova fattispecie di reato all’interno dell’articolo 434 del codice penale.

I rave party da oggi infatti saranno punibili penalmente con sanzioni davvero pesanti per chi compirà il reato. Si parte infatti dai 10 mila euro di multa, fino alla detenzione in carcere per almeno sei anni. Il decreto 434 bis punisce nella fattispecie i raduni che nel suo essere invadono terreni o edifici pubblici o privati e che minano alla sicurezza dell’ordine pubblico, dell’incolumità pubblica o della salute pubblica.

L’articolo 434 bis

Di seguito, ecco riportato per intero la nuovissima modifica all’articolo 434, voluta dal Ministro degli Interni ed approvato immediatamente dalla Premier Meloni.

« L’ invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute
pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati,
commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno,
quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la
salute pubblica.
Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della
reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita.
E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale,
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché
di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione..».