7 Maggio 2021 - 18:28

Cinque per mille: cos’è, la natura giuridica e come viene assegnato

Cinque per mille

Il cinque per mille è un sistema di finanziamento che permette allo Stato di ripartire fondi in supporto di realtà che svolgono attività rilevanti per la società

Il cinque per mille è un sistema di finanziamento che consente allo Stato la distribuzione di risorse ad enti e/od organizzazioni che svolgano attività di interesse sociale. Tale sistema è stato introdotto con la Legge Finanziaria del 2006 che disponeva la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti operanti in settori di utilità per la collettività.

Il sistema

Tutti i soggetti che siano soggetti passivi IRPEF, possono decidere di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, una percentuale delle tasse versate allo stato ad una macro categoria di enti oppure ad un ente specifico.

La natura giuridica del contributo del cinque per mille

In merito alla qualificazione del contributo del cinque per mille, occorre ricordare tre provvedimenti giurisdizionali che ne hanno definito la natura giuridica. Il primo è la sentenza n. 202/2007 della Corte Costituzionale, con cui viene esclusa la natura fiscale del beneficio del cinque per mille. Il titolo di acquisto della quota del cinque per mille da parte dell’Erario, infatti, si trasforma a seguito della dichiarazione di volontà del contribuente che abbia deciso di destinare la quota al finanziamento ai soggetti da lui indicati, svolgenti attività ritenute meritevoli dall’ordinamento e inclusi in apposite liste.

La decisione del Consiglio di Stato

Lo Stato diviene, pertanto, mandatario necessario ex lege e deve corrispondere la somma ai soggetti indicati.Il secondo provvedimento è il parere decisorio del Consiglio di Stato n. 2627/2011, reso nell’adunanza del 14 novembre 2012 in sede di ricorso straordinario, con il quale il cinque per mille non è qualificato come liberalità del cittadino, ma derivante da una scelta dello Stato di consentire la destinazione di una parte delle sue spettanze a enti che svolgono un ruolo sussidiario in materia di politiche sociali.

L’evoluzione con la Cassazione

Il terzo provvedimento è la sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite n. 24964/2017 che, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2007 ribadisce la natura non tributaria del beneficio del cinque per mille e ne deriva la non competenza rationae materiae del giudice tributario. Per effetto della scelta del contribuente infatti, la quota del 5 per mille perde la natura di entrata tributaria e assume quella di “provvista” versata obbligatoriamente all’erario per finanziare enti ritenuti meritevoli di sostegno economico.

Gli ambiti operativi

A questo punto è necessario analizzare da un punto di vista operativo le finalità e le modalità dell’istituto del cinque per mille. Sono molteplici i settori in cui opera tale contributo, ecco i principali:

  • Sostegno del volontariato o delle organizzazioni non lucrative (ONLUS);
  • Associazioni di promozione sociale;
  • Enti del terzo settore (il D. Lgs. N.111/2017 ha individuato quali soggetti beneficiari del 5 per mille anche gli “enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore”;
  • Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università;
  • Finanziamento della ricerca sanitaria;
  • Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche;
  • Finanziamento delle attività di tutela, promozione, valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

La procedura di destinazione

La modalità di destinazione è, come già accennato, molto chiara: in sede di dichiarazione di redditi, infatti, basterà effettuare una delle due opzioni:

  • Apporre la firma nel riquadro corrispondente, di modo che il proprio 0,5 per cento dell’IRPEF sia destinato a tutti i partecipanti di quella categoria;
  • Oppure, scegliendo una apposita organizzazione/ente riportando il codice fiscale di quest’ultimo nel riquadro corrispondente.

Requisiti formali per l’iscrizione

I requisiti formali del cinque per mille sono stati stabiliti in maniera organica dalla Legge di Bilancio 2015, per la quale non tutte le organizzazioni si possono iscrivere per l’accreditamento del 5 per mille. La Legge stabilisce quanto segue:

  • Nell’ambito della Ricerca scientifica e universitaria, si possono iscrivere Enti ed istituzioni di istruzione, istituti universitari e di ricerca, la cui istituzione competente risulta essere il Ministero dell’Università;
  • Nell’ambito del volontariato e delle Onlus, possono iscriversi, appunto, Onlus (incluse le cooperative sociali), fondazioni e associazioni che agiscono negli ambiti di riferimento delle onlus, nonché enti ecclesiastici, la cui istituzione competente risulta essere il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
  • Nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche, possono iscriversi esclusivamente le ASD, la cui istituzione competente risulta essere il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
  • Si possono iscrivere Enti che siano destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, la cui istituzione competente si ritrova nel Ministero della Salute;
  • Nell’ambito delle attività sociali del comune di residenza, sono legittimati a formulare domanda i comuni italiani, per i quali, per ovvi motivi, non vi sono istituzioni di riferimento;
  • Nell’ambito delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali / paesaggistici, possono iscriversi per l’accreditamento gli istituti controllati dal MIBACT e dotati di autonomia speciale, nonché enti di promozione o valorizzazione dei beni suddetti. Ovviamente, l’istituzione di riferimento in questo caso è il MIBACT.

Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate

Le istanze di iscrizione, per quel che riguarda gli enti del terzo settore, devono fare riferimento a quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima è l’istituzione di riferimento in attesa del momento di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

La concreta procedura di iscrizione

A livello pratico, invece, per l’iscrizione dell’ente o dell’organizzazione c’è una procedura nuova. Per l’anno 2021, a differenza degli anni precedenti, si potrà fare una istanza di accreditamento che già contenga anche l’autocertificazione sul possesso dei requisiti. Si tratta di un intervento volto a snellire e velocizzare la procedura.

Quanto alla tempistica, per quest’anno l’istanza di accreditamento doveva pervenire entro il 12 aprile 2021. Per l’istanza basterà rivolgersi al proprio CAF o commercialista. Di seguito, il calendario provvisorio delle scadenze:

  • Entro il 10 aprile (quindi 12 aprile) scadenza del termine per presentare istanza di accreditamento;
  • Entro il 20 aprile elenco provvisorio degli iscritti;
  • Pubblicazione elenco aggiornato degli iscritti entro il 10 maggio.

Come sapere gli importi destinati

Sarà l’Agenzia delle Entrate a pubblicare, come ogni anno, l’elenco degli enti e delle organizzazioni beneficiarie del cinque per mille, nonché l’importo relativo e il numero di scelte espresse dai contribuenti circa lo specifico ente.