30 Aprile 2021 - 18:03

Fatture elettroniche 2021: istruzioni, guida e novità

Fatture

La fatture elettroniche di quest’anno presentano delle novità da analizzare: ecco cosa c’è da sapere sull’invio, la tenuta e l’invio digitale del documento

La fattura elettronica è una fattura in formato digitale. Nello specifico con l’espressione “fatturazione elettronica” si intende il processo con cui si gestisce emissione, invio, tenuta e conservazione digitale del documento di fatturazione. Tale processo si ispira sostanzialmente a tre principi: dematerializzazione , integrità e collaborazione nella relazione cliente-fornitore.

E’ introdotta in Italia con la legge finanziaria 2008 nell’ambito delle linee di azione dell’Unione europea che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro organizzativo e tecnologico. Il tutto al fine di gestire in forma elettronica l’intero ciclo degli acquisti.

Le novità comunicate dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato nella giornata del 14 aprile una guida con le ultime istruzioni e novità riguardo l’imposta di bollo su fatture elettroniche per il 2021. La guida è formulata seguendo le disposizioni del provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria del 4 febbraio 2021. Nel vademecum del 14 aprile l’Agenzia illustra il funzionamento del portale “Fatture e
corrispettivi”, per aiutare le partite Iva a:

  • verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo.
  • confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse.

Vediamo ora nel dettaglio le novità e le istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nella guida del 14 aprile 2021.

Bollo fatture elettroniche 2021: integrazione delle fatture

Per prima cosa, l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

L’esito di questa elaborazione si traduce in due elenchi presenti all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento.

Gli elenchi

  • l’elenco A (non modificabile): contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo.
  • l’elenco B (modificabile): contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista.

Nell’elenco B figurano tutte le fatture riferite ad operazioni nelle quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, dove la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro e dove è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:

  • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva);
  • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva);
  • N4 (operazioni esenti Iva).

Individuazione del trimestre di riferimento

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
  • la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate:

  • quelle consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la
    data di consegna è precedente alla fine del trimestre;
  • quelle consegnate e in decorrenza termini, per le quali la data di consegna è precedente alla fine del trimestre;
  • quelle non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione è precedente alla fine del trimestre.

Il sistema delle modifiche

Gli elenchi A e B di ogni soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. I primi elenchi sono dunque consultabili entro il 15 aprile 2021.

La guida dell’Agenzia delle Entrate segnala la possibilità del contribuente di modificare l’elenco B indicando quali fatture, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. Il soggetto potrà aggiungere gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Casi particolari

Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare
all’imposta di bollo che non sono presenti nell’elenco B, la guida delle Entrate specifica che:

  • deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed
    elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di
    impossibilità di recapito”);
  • devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se
    autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di
    cessionario/committente;
  • devono riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo).

Bollo fatture elettroniche 2021: calendario scadenze

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre di riferimento. La prima scadenza è il 30 aprile 2021, mentre per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

Casi di mancato o tardivo versamento

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso, carente o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata nella quale indica l’importo dovuto per:

  • l’imposta di bollo;
  • la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997,
    ridotta a un terzo;
  • gli interessi.

La guida completa

A questo link è possibile accedere alla guida completa predisposta dall’Agenzia delle Entrate.