Processo telematico civile: struttura e prospettive di riforma
Nell’ultimo periodo si palesa all’orizzonte l’ennesima riforma in campo civilistico riguardo al processo telematico, promessa all’Europa per accedere ai fondi post pandemia
Il Processo Civile Telematico è diventato realtà dal 30 giugno 2014. Nasce dall’esigenza di combinare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione con l’organizzazione della giustizia. Il PCT è stato sviluppato con il fine di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dei processi attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici.
Struttura e ambito di applicazione
Il processo telematico consente che sia gli atti di parte che quelli del giudice possano essere validamente compiuti nella forma di documenti informatici, sottoscritti con firma digitale. L’architettura normativa su cui poggia questo tipo di processo è il c.d. “Codice dell’amministrazione digitale.” Al sensi dell’art. 16 del citato d.l. l’obbligo di deposito degli atti processuali con modalità telematiche è imposto per tutti i soggetti costituiti nel procedimento. Il sistema opera sulla base di un insieme di software e hardware chiamati “dominio giustizia”, mediante i quali il Ministero gestisce ogni tipo di attività telematica.
Il difensore di parte
Per poter dare avvio al deposito telematico, il difensore deve provvedere alla creazione di un file con una particolare estensione informatica. All’interno devono essere presenti tutti i dati relativi all’instaurando processo. All’interno di tale file il difensore deve inserire l’atto processuale che intende depositare, i documenti informatici da allegare all’atto e la modulistica necessaria per la presa a carico da parte della cancelleria dell’ufficio giudiziario adito. Sui documenti informatici per i quali è prescritta la sottoscrizione deve essere apposta la firma digitale del difensore.
Il giudice
La normativa prevede che i provvedimenti del giudice redatti in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale vengono direttamente depositati nel fascicolo informatico. Diversamente, se i provvedimenti sono redatti in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica e vi appone la sua firma digitale.
Le comunicazioni e le notificazioni
La comunicazione per via telematica dall’ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato o all’utente esterno, avviene mediante invio di un messaggio dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario mittente all’indirizzo di posta del destinatario. Quanto per le notificazioni invece, la richiesta viene trasmessa dall’UNEP al soggetto richiedente.
Le prospettive di riforma
Uno dei primi punti verso un ammodernamento del processo civile riguarda la diminuzione delle cause. La riduzione della possibilità di contenzioso ridurrebbe il contenzioso stesso, disincentivando la litigiosità. In materia di lavoro subordinato, lo Statuto dei lavoratori è un caposaldo internazionale ma il lavoro è cambiato e appare opportuno armonizzare le norme sostanziali ed i contratti collettivi. Il tutto per riportare così il processo del lavoro all’oralità, riducendo gli scritti ai soli atti introduttivi.
Non solo telematica, ma più oralità, meno istruttoria dilatoria. Depositare quaranta pagine digitali ad ogni passaggio istruttorio o adempimento procedurale allevia solo il lavoro delle cancellerie ed il peso degli archivi fisici, ma non incide sulla velocità del processo. Non è un caso che dopo l’introduzione del telematico, oggi esteso al giudizio in Cassazione, i tempi dei giudizi si sono allungati e non ridotti. La telematica, allo stato attuale, non incide sulla velocità del processo, ha ridotto alcuni costi ma non per il cittadino utente.
Un processo per lo più svolto oralmente, con la riduzione degli scritti e la telematica anche per celebrare i processi a distanza, potrebbe ridurre i tempi processuali ed i costi. L’intervento non dovrebbe limitarsi alla fase decisoria ma dovrebbe estendersi all’esecuzione, oggi troppo frammentata. Questi i punti cruciali al fine di velocizzare il processo e per rispettare l’importante, fondamentale principio della ragionevole durata.
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