30 Settembre 2016 - 18:18

Riforma costituzionale: in cosa consistono le modifiche?

elezioni politiche

Dopo la conferma della data del Referendum Costituzionale, facciamo un po’ di chiarezza in merito alle modifiche che tale riforma vuole apportare

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Proviamo a spiegare in modo molto semplice su cosa va a incidere la Riforma richiesta dal governo Renzi.

Oggetto di modifiche sono:

SENATO. Attualmente la camera del Senato è composta da 315 membri, nonché la metà dei membri della camera dei deputati. Con le modifiche della riforma il numero dei senatori si ridurrebbe a 100 membri divisi in :

-74 consiglieri regionali

-21 sindaci

-5 senatori nominati dal Capo dello Stato in base ad altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

I rappresentanti delle regioni e i sindaci rimarranno in carica per la durata dei consigli regionali chi li hanno eletti, mentre il mandato dei senatori scelti dal Capo dello Stato durerà 7 anni. Inoltre i membri non riceveranno alcuna indennità se non quella percepita dalle funzioni di consiglieri regionali e sindaci.

POTERE LEGISLATIVO. Attualmente per approvare una legge vige lo strumento della navetta. Con tale termine andiamo a sottolineare il bicameralismo perfetto, o meglio i  ruoli paritari che entrambe le camere presentano. Dunque nel momento in cui una legge deve essere approvata, questa più volte viene  passata da una camera all’altra con tutte le eventuali modifiche, fino a trovare un accordo condivido da tutti.

Con la riforma tale procedimento verrebbe  dimezzato fortemente, rimanendo valido solo per le leggi che:

modificano o attuano la costituzione

-i rapporti con gli enti locali e l’Unione Europea

mentre tutte le altre leggi spetteranno solo alla camera dei deputati poiché il senato avrà solo un ruolo consultivo.

Ad esempio: “La legge approvata dalla camera dei deputati qualora al senato non andasse bene, 1/3 dei senatori può richiedere l’esame di tale legge per poi avere 30 giorni per poterla esaminare. Se propone delle modifiche il testo ritorna alla camera come voto definitivo.”

Ciò nonostante vi sono dei casi particolari:

  • MATERIE DI INTERESSE GENERALE La legge viene trasmessa al senato il quale la può modificare a maggioranza assoluta
  • LEGGI DI BILANCIO – tempi di discussione che si richiedono sono di 15 giorni
  • MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CAMERA

GOVERNO. Attualmente sappiamo che il governo necessita della fiducia da parte del Parlamento per poter svolgere il proprio ruolo esecutivo. Attraverso la riforma a votare per la fiducia sarà solo ed esclusivamente la camera dei deputati, visto e considerando la figura secondaria del senato.

Inoltre vi saranno delle limitazioni per quanto riguardano i decreti legge (non sono altro che delle leggi approvate dal governo stesso in casi di forte necessità ed emergenza, in quanto il procedimento della navetta in questi casi sarebbe tradivo).

Ciò nonostante però il quesito del referendum pone comunque delle corsie preferenziali per i disegni di legge del governo giudicati urgenti. La camera dei deputati avrà 5 giorni per dire se condivide l’urgenza e 70 giorni per deliberare. 

POTERI FRA STATO-REGIONI ( TITOLO V DELLA COSTITUZIONE). Questa parte della costituzione è già stata modificata attraverso un referendum costituzionale nel 2001. In quell’occasione si conferì alle regioni il potere di legiferare in molti settori, stabilendo i quali materie fossero di:

Competenza statale

-competenza concorrente (la quale ha creato dei conflitti fra stato-regione su chi dovesse decidere su cosa)

Con le modifiche lo stato si riprende alcune competenze (energia, commercio con l’estero, grandi infrastrutture), mentre alle regioni spetterebbero (sanità, pianificazione del territorio sviluppo economico locale). 

Infine introdotta anche una clausola per la quale lo stato può intromettersi su materie di competenza regionali se c’è in ballo l’interesse nazionale.

TUTTO IL RESTO. Vi sono inoltre altri cambiamenti importantissimi come ad esempio la funzione della democrazia diretta, dunque sul referendum. Ad oggi per le leggi di iniziativa popolare sono richieste 50.000 firme, con le modifiche ne servirebbero ben 150.000. Mentre per il referendum abrogativo, se si raggiungono le 800.000 firme raccolte, il quorum si abbassa alla maggioranza dei votanti delle ultime elezioni.

CAMBIA L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Ad oggi si nomina in seduta comune più 58 delegati regionali.  Fino al terzo scrutinio i 2/3 dei componenti. Dal quarto scrutinio il 50 % +1 dei componenti. 

Con le modifiche fino al terzo scrutinio i 2/3 dei componenti. Dal quarto al sesto scrutinio 3/5 dei componenti, dal settimo scrutinio 3/5 dei votanti.

Viene previsto poi un giudizio preventivo della corte costituzionale sulla legge elettorale prima della sua promulgazione se lo richiedono 1/4 dei deputati e 1/3 dei senatori.

Infine verrebbero aboliti gli organi CNEL ( organismo consultivo composto dal rappresentanti delle parti sociali ed esperti, ed ha il potere di iniziativa legislativa), e le PROVINCE.

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